L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso la Delibera 235/15/CONS, ha provveduto, per l’anno corrente, a modificare le disposizioni di cui alla delibera n. 397/13/CONS, con la quale aveva già rinnovato l’Informativa Economica di Sistema (cd. IES).
Nello specifico, attraverso il citato provvedimento del 13/05/2015, l’Agcom ha apportato alcune modifiche e precisazioni alle definizioni degli operatori obbligati, di cui all’art. 2 della delibera n. 397/13/CONS, anche in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 285/2015 la quale rilevava che la normativa su cui si fonda la IES “rivela l’univoca volontà di assoggettare agli obblighi in questione tutte le imprese che operano nel settore dei media”. In ragione di quanto sopra, sono state apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni alle definizioni di alcuni soggetti obbligati. Nel dettaglio: 1) I fornitori di un bouquet di programmi pay tv: i soggetti che offrono un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva; 2) Le imprese concessionarie di pubblicità: i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, sul territorio nazionale, l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani, periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa. In relazione alla comunicazione dell’adempimento, invece, la sussistenza di un disallineamento dei termini temporali tra la IES e la comunicazione annuale (la prima entro il 30/09, mentre la seconda entro il 31/07) produceva un aggravio nei procedimenti di acquisizione dei dati e conseguentemente si rendeva opportuna una loro omogeneizzazione dal punto di vista temporale, attraverso un allineamento dei termini di scadenza. Pertanto la IES dovrà essere trasmessa tra il 01/06/2015 e il 31/07/2015. Nel merito, con riguardo all’anno corrente, l’Agcom conferma, tra l’altro, che tutti i soggetti i quali, direttamente o indirettamente, raccolgono pubblicità on line sono tenuti ad adempiere alla IES. In ogni caso, comunque, lo svolgimento dell’attività di raccolta pubblicitaria per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione, riguarda solo quella effettuata sul territorio nazionale. I relativi modelli telematici di comunicazione saranno presto disponibili – insieme ad altre informazioni più dettagliate e alle istruzioni per la compilazione – sul sito internet dell’Autorità. Più a fondo, i soggetti obbligati all’invio della IES sono: gli operatori di rete e i fornitori di un bouquet di programma pay tv (come sopra definiti); i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità (come sopra definite); le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001); gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali. Sono esentati dall’obbligo dell’invio coloro che, nell’anno di riferimento, hanno avuto ricavi totali pertinenti alle attività di specie pari a zero euro, incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema. E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti per l’esenzione . I soggetti obbligati all’invio della I.E.S. sono tenuti a compilare i modelli che si renderanno presto disponibili sul sito web dell’Autorità nella sezione “Informativa Economica di Sistema”. I modelli, che potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare, sono articolati in due serie: • Ridotta, per i soggetti i cui ricavi, come sopra definiti, risultano inferiori a 1 milione di euro; • Base, per i soggetti i cui ricavi, come sopra definiti, risultano superiori a 1 milione di euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli telematici resi disponibili sul sito web dell’Autorità nella sezione “Informativa Economica di Sistema” . I modelli telematici delle serie ridotta e base devono essere compilati ed inviati, a mezzo di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] . I soggetti che comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell’articolo 1, c. 29, della legge 249/1997, mentre i soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 1, c. 1, sono puniti ai sensi dell’articolo 1, c. 30, della legge 249/1997. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto il consueto service di assistenza all’adempimento in parola. Per informazioni [email protected] (G.M. per NL)