L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su segnalazione di una micro-impresa italiana, ha sanzionato, per pratiche commerciali scorrette, una società polacca ed il suo avvocato tedesco. I due soggetti, infatti, intimavano, con modalità definite pressanti e aggressive, pagamenti ad aziende italiane a seguito della pubblicazione sui propri siti web di alcune fotografie coperte da presunti diritti d’autore da loro tutelati.
L’Autorità ha ritenuto la condotta ascrivibile nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette e ha proceduto ad adottare un provvedimento ad hoc, sanzionando sia la società che il professionista.
Il caso all’esame della AGCM
L’AGCM, con provvedimento n. 30304, si è pronunciata in merito ad alcune richieste pervenute a micro-imprese italiane di corrispondere cifre asseritamente dovute a titolo di risarcimento per utilizzi online di fotografie tutelate da diritto d’autore. Nello specifico, tali richieste erano poste in essere da una società in collaborazione con un professionista (nella specie, un avvocato).
Collecting
La società in questione, secondo le risultanze istruttorie, si occuperebbe di salvaguardare i propri clienti da utilizzi indebiti di fotografie di proprietà. Il punto di forza della collecting sarebbe quello di assistere gli artisti associati nelle richieste di rimozione delle fotografie e rivendicarne la titolarità attraverso le richieste di risarcimento dei danni causati dal (preteso) utilizzo illegittimo.
La pratica commerciale
Nel caso segnalato all’Autorità, la collecting polacca, con l’ausilio dell’avvocato, aveva recapitato ad una micro-impresa italiana una richiesta di pagamento pari a 3.200,00 euro, a titolo di risarcimento del danno causato dalla pubblicazione sul sito aziendale di una fotografia tutelata, minacciandola, al contempo, di citarla di fronte alla giustizia tedesca in caso di inadempienza.
Declaration of cease and desist
A questo punto si aprivano due possibili scenari: il pagamento dell’importo richiesto, oppure la firma della c.d. “Declaration of Cease and Desist”, con la contestuale riduzione del quantum dovuto. Tale dichiarazione, però, conteneva clausole stringenti, come la quantificazione dei danni in base alle tariffe tedesche (consultabili nelle tabelle c.d. “MFM” ovvero “Mittelstandsgemeninschaft – Foto – Making”), una penale di importo elevato e l’applicazione della legge e della giurisdizione tedesca in caso di controversie.
Transazione
Nonostante il contenuto gravoso della transazione, la società italiana, per evitare di incorrere nelle ingenti spese dettate da un processo giurisdizione estera, optava per la firma della Declaration of Cease and Desist, accordandosi per il pagamento di 2.000,00 euro e la contestuale rimozione dell’immagine.
Ulteriore diffida…
Nondimeno, nonostante la transazione, l’avvocato tedesco aveva avanzato ulteriori richieste. Sosteneva infatti che, ai sensi del diritto tedesco, non fosse sufficiente rimuovere la fotografia contestata dal sito web, bensì fosse necessaria la sua eliminazione definitiva direttamente dal service data collection, in modo da rendere gli URL irraggiungibili.
… ulteriore pagamento
Proprio per inottemperanza alla seconda richiesta, il legale chiedeva alla micro-impresa un ulteriore pagamento di 6.000,00 euro, minacciando azioni legali in caso di ulteriore inadempienza. Pertanto, la società segnalante raggiungeva un ulteriore accordo, limitandosi al pagamento di 1.000,00 euro.
AGCM chiede prove
Ferma l’esposizione dei fatti, l’Autorità, nell’ambito dell’istruttoria, ha però ritenuto insufficienti gli elementi probatori per valutare in modo esaustivo la pratica commerciale contestata. Sicché, l’antitrust ha attribuito ai professionisti l’onere della prova (art. 27, comma 5, del Codice del Consumo). La società e l’avvocato hanno però prodotto unicamente elementi probatori riguardanti l’azienda denunciante e non per tutti gli altri soggetti ipoteticamente interessati (49, secondo quanto indicato dai professionisti).
La difesa
I soggetti, però, non hanno prodotto alcuna documentazione, sostenendo che, diversamente, avrebbero violato la privacy dei loro clienti.
Per di più, nell’ambito delle proprie difese, avrebbero contestato la competenza dell’AGCM nell’accertare l’illiceità della condotta, ribadendo la giurisdizione tedesca e la conseguente inapplicabilità alle azioni contestate ai sensi del Codice del Consumo italiano.
Questioni preliminari
In via preliminare, l’AGCM, si è pronunciata proprio riguardo alle contestazioni dei due soggetti in merito all’incompetenza dell’Autorità nel caso in oggetto. Nello specifico, l’antitrust ha affermato come possa “accertare pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti stranieri nei confronti di soggetti italiani i cui effetti si producono in Italia”.
Le considerazioni dell’AGCM
A seguito di tutti gli elementi considerati dall’Autorità, nel provvedimento, l’AGCM ha confermato come i soggetti avrebbero effettuato un invio massivo e pressante di richieste di risarcimento standardizzate, contenenti, minacce di onerose cause legali con giurisdizione tedesca.
Titolarità delle foto
Oltretutto, la carenza di prove rilasciate dai professionisti ha avvalorato i dubbi che sussistevano riguardo l’effettiva titolarità delle fotografie. Infatti, nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato che “le richieste di pagamento non riportano precise evidenze riguardo alla titolarità delle fotografie in capo agli autori mandanti, alla proteggibilità delle immagini ai sensi della disciplina del diritto d’autore e dei diritti connessi e alla definizione dell’ammontare del risarcimento in base alle circostanze dei singoli casi”.
Avvocato poco (o per nulla) diligente
Ulteriore punto che l’AGCM ha posto in risalto riguarda la mancanza di diligenza, sia da parte dell’avvocato, che da parte della società.
La diligenza del professionista secondo AGCM
Per quanto concerne l’avvocato e quindi un professionista nel settore giuridico, i comportamenti che avrebbe posto in essere (per conto della collecting), non sono apparsi conformi all’elevato grado di diligenza esigibile da professionisti di questo settore.
Induzione
Tant’è che, nel provvedimento si afferma che le condotte tenute “[…] risultano idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta delle micro -imprese […] e a indurle ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso”.
Culpa in vigilando
L’azienda, invece, nonostante si sia avvalsa della professionalità dell’avvocato, non avrebbe coerentemente vigilato sull’attività posta in essere dallo stesso. Tanto che l’Autorità, nella motivazione del provvedimento, ha sostenuto che “Tale circostanza configura […] un ulteriore profilo di non conformità alla diligenza professionale a titolo di culpa in vigilando”.
Pratica commerciale scorretta
La natura della pratica commerciale che i professionisti hanno realizzato trova la sua gravità nel fatto che induca “all’adesione ad una onerosa proposta transattiva tramite la minaccia di costose azioni legali in un paese estero e nella richiesta di pagamenti anche dopo l’effettiva rimozione dai siti delle opere ritenute protette, nonché del rilevante pregiudizio economico che le micro-imprese destinatarie possono subire”.
Quindi, in definitiva, l’antitrust ha ritenuto che la condotta tenuta dai professionisti, integri “una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, del Codice del Consumo”.
AGCM quantifica la sanzione
Relativamente alla quantificazione della sanzione, l’Autorità ha considerato essenziale, da un lato, ponderare i compensi che i soggetti traevano dall’attività, dall’altro, la durata della condotta.
Infatti, “[…] riceve[va] dal fotografo una percentuale compresa tra il 35% ed il 45% della somma corrisposta a titolo di risarcimento dei danni, nonché il 50% della somma corrisposta a titolo di spese legali. L’avv. (…) riceve[va] il restante 50% delle spese legali”. Quanto alla durata, l’AGCM sostiene che abbia avuto inizio quantomeno a partire da settembre 2020 e che sia tuttora in corso.
Condanna
L’AGCM, sulla base degli accertamenti effettuati, ha riconosciuto la sussistenza di una pratica commerciale scorretta e ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie sia per la società che per l’avvocato. Nello specifico, la società è stata sanzionata per 35.000,00 euro. L’avvocato, invece, dovrà versare 10.000,00 euro.
Occorrerà ora attendere per verificare gli effetti dell’intervento dell’Antitrust. (G.L. per NL)