Le bollette non sono il tipo di posta che si ama ricevere, soprattutto se contengono cifre da capogiro. Pagare le proprie utenze (acqua, energia elettrica, gas) è sacrosanto, ma ci sono casi – alcuni saliti alla ribalta delle cronache – in cui gli addebiti possono mettere davvero in crisi il consumatore: un paio di anni fa, ad esempio, una gelateria padovana si è vista recapitare una bolletta della luce da 20.000 euro, o ancora, è stata sfiorata la tragedia quando un 56enne della provincia di Sassari ha minacciato di darsi fuoco per protesta contro il gestore delle acque sardo che gli aveva intestato una bolletta da 3.400 euro, cifra che l’utente affermava di aver già pagato. Che sia per errori di calcolo o di fatturazione, per una somma di arretrati oppure per altre cause, negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di bollette esorbitanti recapitate agli utenti e, di conseguenza, i reclami e le segnalazioni alle associazioni dei consumatori, tanto che l’Agcm aveva avviato dei procedimenti istruttori nei confronti di ENI, ENEL, Edison e ACEA energia. Il legislatore ha così deciso di intervenire presentando un disegno di legge teso a stroncare il fenomeno delle c.d. “maxibollette”, attualmente all’esame della commissione attività produttive della Camera.
Il disegno bolla come pratica commerciale scorretta perché contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà del codice del consumo “l’emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione”. Conseguentemente, censura tale pratica stabilendo che l’AgCom, in concerto con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, debbano aprire procedimento per l’accertamento dell’illegittimità o meno della pratica commerciale e possano, all’esito di tale procedimento, sanzionare i gestori dei servizi con multe fino a 20.000. Nelle more dell’accertamento, il consumatore non sarà comunque costretto a pagare la somma richiesta dal gestore: il ddl prevede per l’utente il diritto di sospendere il pagamento dei conguagli pluriennali in attesa della verifica dell’Autorità garante. Quando questa si sia poi pronunciata per l’illegittimità della pratica commerciale del gestore dei servizi, il consumatore avrà diritto all’esonero del pagamento e, nel caso di titolari di contratti in regime di libero mercato che abbiano già corrisposto alcune somme al gestore, al rimborso di quelle corrisposte sulla base del titolo illegittimo. Laddove invece il pagamento del conguaglio risultasse dovuto, la disposizione precisa che su di esso non maturano interessi e che l’utente può comunque richiedere la rateizzazione. L’ultima parte dell’articolo 1 del ddl (l’unico dedicato alla disciplina sostanziale in materia) sintetizza il principio cardine per cui i consumatori devono pagare i consumi effettivi: ai sensi della norma, infatti, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è demandata la definizione delle “misure atte a garantire che agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica, risultante dalla lettura dei contatori elettronici e verificata con cadenza mensile” e il “venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l’autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi”. (P.B. per NL)