Marchi registrati: limiti al diritto di esclusiva

L’utilizzo da parte di terzi di un marchio registrato anche senza il consenso del titolare è legittimo se ciò non ne pregiudica la funzione essenziale: assicurare ai consumatori un’esatta percezione circa la provenienza del prodotto


A ricordarlo è una circolare dell’Assonime (associazione che rappresenta il mondo delle società di capitali nelle sue diverse articolazioni industriale, finanziaria, assicurativa, dei servizi), la n.52, pubblicata il 24 settembre, che si riporta alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea nella causa (c-48/05) corrente tra Opel automobili ed un’azienda tedesca (Autec) produttrice di modellini delle stesse. Opel, titolare di un marchio figurativo registrato per autoveicoli e giocattoli, aveva convenuto in giudizio Autec, produttore di modellini di automobili, che commercializzava un modello in scala ridotta di un suo veicolo con apposto anche il logo, rappresentato da un marchio figurativo. Ciò allo scopo di ottenere una condanna per contraffazione della controparte e di farla astenere per il futuro dall’apporre il logo Opel sui modellini, nonchè dall’offrire in vendita, commercializzare, o detenere a tali scopi, importare o esportare modellini di automobili recanti il marchio Opel. Il tribunale tedesco, ai fini della decisione della causa nel merito, chiedeva un’interpretazione autentica della direttiva 89/104 Cee alla Corte Ue. L’art.5 di detta direttiva individua i diritti di esclusiva che spettano al titolare del marchio e ne determina i limiti. Nel motivare la sua decisione la Corte Ue ha sostenuto la tesi che la natura giudica sostanziale di un marchio registrato e che ne legittima il titolare a azionarne processualmente la tutela, è quella di assicurare ai consumatori un’esatta percezione circa la provenienza del prodotto che esso contraddistingue. Sulla base di questo assunto, ha affermato che la naturale funzione di un marchio non viene pregiudicata quando l’uso da parte di un terzo, anche se effettuata nel commercio e senza il consenso del titolare, non si possa qualificare come contraffazione. Nel recuperare parte dell’iter argomentativo del giudice di merito tedesco, ha osservato come in Germania il consumatore medio di prodotti dell’industria del giocattolo, essendo abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali, intenderà il logo figurante sugli stessi come indicativo della riproduzione in scala ridotta di un’autovettura Opel. Se il consumatore non percepirà il logo apposto sul modellino come indicativo della provenienza del prodotto dall’impresa produttrice di automobili, non vi saranno i presupposti per accampare una contraffazione di marchio. A rafforzare tale conclusione è anche il fatto che i marchi dell’impresa fabbricante di modellini apparivano ben visibili sul libretto di istruzioni e sul telecomando. (Paolo Masneri per NL)

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