Marchi, decadenza certa

Una sentenza del Tribunale di Milano sull’applicazione della direttiva 89/104. Secondo il Tribunale di Milano, sezione specializzata in proprietà industriale, con sentenza depositata il 28 dicembre 2007 a firma del giudice Giuseppe Tarantola, “il fatto che era sorta controversia sulla validità del titolo azionato non legittimava l’impresa a sospendere ogni attività industriale rientrando il contenzioso, azionato dalla stessa titolare, nel normale rischio d’impresa”. E’ questo il caso di due società che si sono contese l’utilizzo di un marchio, registrato da entrambi ma, di fatto, utilizzato solo da uno dei due. Il principio che, si legge fra le righe, è posto alla base di questa decisione è che l’uso del marchio deve corrispondere ad una concreta attività d’impresa e non a sporadici e limitati interventi. Né, inoltre, giustifica il non utilizzo del marchio, il fatto che il suo titolare attenda il responso della magistratura in pendenza di un contenzioso in materia di uso del marchio stesso.
In sostanza, la giurisprudenza italiana viene, di fatto, adeguata a quella comunitaria che, nel mese di giugno 2007, si era pronunciata sull’argomento (C-246/05, causa Haupl/Lidl) operando un vero e proprio giro di vite sui motivi legittimi posti alla base della decadenza di un marchio per non uso effettivo. Secondo i giudici della corte di giustizia, infatti, solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio, da rendere l’uso dello stesso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare, possono essere qualificati come motivi legittimi per il suo mancato uso. Tale posizione riflette le indicazioni della direttiva 89/104/Cee secondo la quale, “per ridurre il numero totale dei marchi registrati nella comunità occorre prescrivere che i marchi registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza”. (M.P. per NL)

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