Lo “stato d’insolvenza”, presupposto per aprire una procedura fallimentare, riferisce a quell’imprenditore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di adempiere alle loro scadenze, di pagare tutti i suoi creditori o anche solo alcuni di essi. La dichiarazione di fallimento, e soprattutto, la procedura ad essa inerente, è la norma idonea per salvaguardare i creditori dell’imprenditore in seria difficoltà economica, “conservando” tutti i beni rimasti “a disposizione” per procedere, quindi, alla loro vendita e saldare i debiti rimasti insoluti (verso i dipendenti, verso i fornitori, le banche ecc.). I “fallimentaristi” sono sempre stati consapevoli della lunghezza della procedura inerente il fallimento di una società, ma il fatto che la cronaca di questi giorni ha messo in rilievo, risulta essere davvero eclatante: nel 1962 un imprenditore di Taranto falliva e, oggi, quella procedura fallimentare è ancora aperta. Dopo 46 anni (sic!) è stato finalmente approvato il rendiconto finale nel quale, tra l’altro, si legge che “Il curatore fa presente che tutti i creditori ed il fallito sono stati avvisati mediante raccomandata R.R., dell’avvenuto deposito” e che il Giudice “dà atto che all’udienza né il fallito né alcun creditore è comparso”. Fatto, questo, quantomeno verosimile: qualche interessato magari sarà deceduto, qualcun altro se ne sarà dimenticato. Invece le persone che sicuramente attendono la definitiva conclusione di tutta quanta la procedura sono il curatore fallimentare e gli avvocati, che riceveranno le rispettive parcelle debitamente rivalutate. Comunque sia, allo stato attuale, il procedimento deve seguire il suo iter che, salvo eventuali opposizioni da parte degli aventi diritto, dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Al di là dell’inevitabile lunghezza della procedura in parola, quello dell’imprenditore di Taranto dovrebbe essere (almeno si spera) un caso raro. Infatti sono recenti gli interventi normativi in materia fallimentare, sollecitati dai giuristi e dagli operatori del settore, che da tempo invocavano una riforma organica che consentisse in prima istanza, a differenza di quanto accadeva precedentemente, il risanamento delle società in difficoltà. In un’ottica innovativa, quindi, il legislatore – con il D.L. 35/05 convertito nella L. 80/05 ed il D.Lgs. 5/2006 – ha dato un nuovo assetto all’istituto del fallimento mettendo per la prima volta in rilievo la tutela dell’impresa e cercando soluzioni alternative che riuscissero a porre le basi per il proprio eventuale recupero. Ovviamente le novità riguardano anche altri istituti, come la revocatoria fallimentare ed il concordato preventivo, il quale rimuove precedenti vincoli riguardanti l’imprenditore e le garanzie, prevedendo in ogni caso l’omologazione del tribunale – che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso – ed è stabilita la diversità delle classi per i creditori (i creditori dell’imprenditore sono riuniti nel “comitato dei creditori”, organo collegiale nominato dal giudice delegato, dotato del potere di autorizzare gli atti del curatore, vigilanza sul suo operato, nonché dotato della facoltà di esprimere pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del Tribunale o del giudice delegato, ndr). Trattasi comunque di una riforma organica della materia fallimentare che dovrebbe riuscire, tra le altre cose, ad abbreviare i tempi. (Raffaella Bossini per NL)