L’art. 2 del D.Lgs 546/1992, attribuisce alle Commissioni Tributarie la cognizione di tutte quelle controversie afferenti tributi di ogni genere e specie, aprendo la strada ad una inevitabile interpretazione estensiva operata nel corso di quest’anno dalla Corte di Cassazione.
Molteplici pronunciamenti hanno contribuito a riempire di contenuti la norma attribuendo competenze allargate al giudice speciale che oggi decide anche su materie apparentemente al margine delle questioni tradizionalmente devolute alla specifica giurisdizione. Attraverso lo strumento del regolamento di giurisdizione, la Suprema Corte ha via via chiarito il ruolo di C.T.P. e C.T.R. nell’ambito dell’ordinamento giudiziario nazionale. Il 2010, infatti, sotto questo punto di vista, si apre con la sentenza resa dalle SS. UU. civili n. 679 del 19/01/2010 in tema di fermo amministrativo, con la quale si stabilisce che la competenza del giudice tributario o ordinario deve essere determinata in base alla natura del credito azionato, dunque per relationem rispetto al contenuto specifico della cartella di pagamento, utilizzando un’ermeneutica condivisa dallo stesso Consiglio di Stato intervenuto con la pronuncia n. 1901/2010 del successivo 6 aprile (cfr. www.fiscooggi.it, 27/04/2010). Proseguendo questo che vuole essere un sommario excursus, con l’ordinanza n. 1625/2010 del 27/01/2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio di assoluta importanza per Onlus cosiddette “di opzione”, ovvero la competenza esclusiva del giudice tributario rispetto a quello amministrativo in merito ai ricorsi contro i dinieghi di iscrizione all’anagrafe di tali soggetti oppure i provvedimenti di cancellazione da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate territorialmente competenti, avendo ad oggetto – come ribadisce la successiva risoluzione n. 16 del 05/03/2010 dell’Agenzia delle Entrate a conferma di precedenti orientamenti – «un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni ex art. 19, lett. h, D.Lgs 546/1992» (cfr. www.quinoprofit.it, 08/03/2010). In un altro intervento, la massima espressione del collegio di legittimità interviene sul tema della rateazioni di un debito tributario attraverso l’ordinanza n. 15647/2010 del 01/07/2010, a mente della quale "Compete alle commissioni tributarie valutare la sussistenza dei presupposti per beneficiare della rateazione dei ruoli in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente" (cfr. Italia Oggi, 24/11/2010, p. 36). In base al principio della concentrazione della tutela, poi, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le domande relative al riconoscimento non solo del rimborso delle imposte indebitamente versate, ma anche quelle afferenti accessori quali gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la presentazione di cauzioni non dovute. Tale principio sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Ordinario e Commissioni Tributarie, è stato ribadito dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza 14499/2010 del 16/06/2010, che ha risolto così il conflitto di giurisdizione. Interessante, al termine di questa breve ricognizione, dare conto della recentissima sentenza n. 22622/2010 del 08/11/2010 nella quale gli Ermellini hanno stabilito che le cause inerenti il mancato pagamento di imposte dovute da un soggetto italiano ad uno stato estero sono di competenza dei magistrati tributari e non di quelli ordinari, fatte sempre salve le disposizioni contenute nelle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni e negli accordi per la cooperazione amministrativa a fini fiscali stipulati tra due paesi (cfr. Italia Oggi, 24/11/2010, p. 36). Pare proprio che anche in termini di regolamento di giurisdizione si vada sempre più delineando un criterio di specializzazione per i vari giudici nazionali destinato a colmare le lacune lasciate dal legislatore. (S.C. per NL)