Illustre Signor Ministro,
Ci rivolgiamo a Lei nel Suo alto Ufficio di Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana e anche quale autorità di alta vigilanza sui consigli degli ordini professionali siamo a segnalarLe il ripetersi di interventi da parte di Magistrati con perquisizioni a raffica di giornali, abitazioni di direttori e giornalisti, di cui un elenco – assolutamente non esaustivo – è presto fatto:
– 17 ottobre 2003, la sede romana del Giornale: l’Adige, il Trentino e il Corriere del Trentino, la Stampa e Il Piccolo il 7 settembre 2006, quotidiano Calabria Ora nel maggio 2007, Quotidiano della Calatria; perquisizioni della guardia di finanza nella redazione del Giornale della Toscana a Firenze e nell’abitazione del giornalista Simone Innocenti. a Montelupo; negli uffici della redazione del quotidiano La Repubblica di Palermo nel dicembre 2007, e decine di altri episodi consimili, con motivazioni che spaziano sull’intero Codice penale dalla ricettazione alla trazione di ingiusto profitto, dalla corruzione all’associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa e alla violazione del segreto istruttorio. Infine, in data odierna, la perquisizione presso la redazione del Corriere di Livorno, con sequestro dei file pc redazionali e presso l’abitazione del Direttore responsabile della testata, Emiliano Liuzzi, con sfondamento della porta di casa perché il collega era all’estero, sempre allo scopo della ricerca delle fonti di notizie riservate che il giornale avrebbe illegalmente pubblicato.
La Fnsi non può non pretendere che la Magistratura italiana, a tutti i livelli, prenda atto una volta per tutte che il segreto professionale dei giornalisti è tutelato sia dall’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti fondamentali dell’Uomo (1950), come la Corte di Strasburgo ha avuto modo di ribadire nella sentenza Tillack verso il Belgio del 27 novembre 2007, la più recente di tre fondamentali: Goodwin, Roemen e, appunto, Tillack, sia dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 21 gennaio 2004 (“Segreto ampio per i giornalisti sulle informazioni capaci di rivelare la fonte fiduciaria”. Cronista di Como, imputato ex art. 371/bis, assolto con la formula più ampia, il fatto non sussiste) sia in adempimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza 39/2008: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l’altro, che, con riguardo all’articolo 117, primo comma, Cost., le norme della Corte Europea Diritti dell’Uomo devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi”.
E’ nostro fortissimo auspicio che, a cominciare dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, per estendersi alle Procure generali e alle Procure presso i Tribunali, cominci a valere una cultura giuridica e procedurale rispettosa delle garanzie che tutelano il segreto professionale e l’adozione di comportamenti conseguenti.