Ma Anche no!

anche no

Quando un (apparentemente) innocuo Anche può rivoluzionare un sistema consolidato.
Perché la Direzione Generale del Mise vuole avere la possibilità di avocare a sé il rilascio di talune modifiche agli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica (FM)? Da tempo, su queste pagine, stiamo analizzando le modifiche previste dallo Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, rispetto al vigente TUSMAR (D. Lgs. 177/2005).

L’art. 28 c. 2 del nuovo TUSMAR

Oggi concentriamo l’attenzione sull’art. 28 c. 2 dell’atto del governo sottoposto a parere parlamentare.
La nuova formulazione dispone che “Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge”.

Anche…

Perché la D.G., con quello sfuggevole Anche, vuole avere la possibilità di autorizzare direttamente “modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti”, oltre che “per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge”?

…. no!

La spiegazione più logica di quel Anche potrebbe risiedere nell’esperienza che in trenta anni di etere (più o meno) regolamentato (dall’approvazione della L. 223/1990) ha evidenziato che talune complesse operazioni a cavallo di più regioni (quindi coinvolgendo diversi Ispettorati territoriali) erano di più agevole gestione attraverso un coordinamento sovraregionale (quindi centrale). Sennonché, quel tipo di modifiche, fanno riferimento a quelle indicate (nell’atto di riforma) all’art. 28 c. 1, la cui autorizzabilità è in realtà confermata in capo agli I.T.

Ratio…

Recita infatti la norma: “Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite”.

… sfuggente

Allo stato, quindi, sfugge la ratio della norma che attraverso una discrezionalità che non si capisce se in capo all’istante (è l’emittente che decide se avanzarla alla D.G. anziché all’I.T.?) o al destinatario (è la D.G. che decide quali pratiche avocare a sé?) rischia solo di generare ulteriore confusione e ritardi nei procedimenti istruttori.

Neutralizzazione

Peraltro, il successivo comma 3 dello Schema di D. Lgs di fatto neutralizza o comunque complica ulteriormente la procedura, prevedendo che “Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 (evidentemente un refuso, dovendosi leggere commi 1 e 2, ndr) entro sessanta giorni dalla richiesta”.

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