E’ quanto ha concluso la Corte di giustizia europea nel caso “Celine”
La Cèline SA, titolare del marchio Céline depositato in Francia nel 1948 per abiti e calzature, aveva richiesto al tribunale francese di vedere tutelato il suo marchio contro la Céline Sarl, costituita posteriormente per la commercializzazione di abiti ed accessori nella città di Nancy, accusata di contraffazione di marchio e concorrenza sleale. La principale questione pregiudiziale posta da Céline Sa riguardava l’interpretazione della legislazione europea sui marchi, vale a dire se l’adozione da parte di un terzo non autorizzato di un marchio nominativo registrato, a titolo di denominazione sociale, nome commerciale o insegna nell’ambito di un’attività di commercializzazione di prodotti identici, costituisse un atto d’uso commerciale che il titolare del marchio stesso potesse far cessare. Il tribunale francese aveva, in primo grado, accolto la richiesta, ma in appello il giudizio era stato rinviato alla Corte di Giustizia Europea, che aveva ribaltato la sentenza. Secondo quanto affermato dall’Avvocato Generale Sharpston nelle presentazione delle sue conclusioni, l’uso del marchio, non essendo mai stato apposto da Céline Sarl su nessun prodotto, e non avendo mai operato in maniera non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, è lecito. In pratica, secondo Sharpston, la semplice adozione di una denominazione sociale o commerciale simile o identica a un marchio d’impresa esistente non costituisce un uso ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi, ma il titolare può impedire l’uso del marchio solo se la mancata conformità alle regole rende credibile l’esistenza di un collegamento nel commercio tra l’utilizzatore e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; o arrechi discredito o denigrazione. Spetta, poi, al giudice nazionale competente valutare l’uso successivo di tale denominazione nel commercio, se sia idoneo a contraddistinguere i prodotti o servizi in questione e leda gli interessi del titolare, incidendo sull’idoneità del marchio ad adempiere la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o servizi. Nel caso in specie, la Céline Sarl non ha mai applicato il marchio a prodotti o servizi, ma si è limitata all’uso dello stesso solo per l’identificazione di una società. Ora l’ultima decisione spetta alla Corte d’Appello francese. (G.M. per NL)