A seguito dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Regolamento della Gestione separata INPGI, sono state introdotte significative novità con riguardo alla struttura e all’entità della contribuzione dovuta dai giornalisti Co.Co.Co., nonché al riparto della medesima tra lavoratore e committente (editore). Il nuovo Regolamento, approvato lo scorso 6 marzo, era stato modificato dagli Organi Amministrativi dell’INPGI il 22 dicembre 2008 (delibera n. 17), sulla base della delega contenuta all’art. 1, comma 80, della Legge n. 247/2007, recante, tra l’altro, “le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili” (cosiddetto Protocollo sul Welfare). Questa disposizione aveva, infatti, stabilito che l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dovesse provvedere all’approvazione di apposite delibere dirette, tra l’altro, a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata INPS, al fine di giungere, gradualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2011, alla medesima aliquota contributiva prevista per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS. Le innovazioni attuate dall’INPGI al proprio Regolamento, in applicazione della suddetta disposizione (e approvate, come detto, il 6 marzo), hanno determinato il superamento della disciplina contributiva prevista dal Decreto Legislativo n. 103/1996. E’ venuto meno, innanzitutto, l’obbligo per il giornalista che svolge attività riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa di procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo, dal momento che tale obbligo incombe solo sul committente. Questi, infatti, ha l’onere di presentare all’INPGI regolare denuncia dei rapporti di collaborazione in atto e di provvedere, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia trasmessa, al versamento di tutti i contributi previdenziali relativi al collaboratore, quindi sia di quelli a proprio carico che di quelli a carico del Co.Co.Co.. E’ chiarito comunque che, nell’ipotesi in cui il giornalista Co.Co.Co. svolga anche attività autonoma libero-professionale, cioè abbia contemporaneamente altri redditi derivanti dall’esercizio dell’attività giornalistica in forma autonoma, sarà tenuto a trasmettere la denuncia annuale dei redditi e a versare i contributi relativamente a tali redditi. Con riguardo all’aliquota contributiva dovuta, il Regolamento distingue tra Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, non titolari di altra posizione assicurativa, e Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata e titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati. Per i primi, l’aliquota contributiva passa, già a decorrere dal 1° gennaio 2009, dal 12% (di cui 10% a carico del lavoratore e 2% a carico dell’editore) al 18,75%, di cui per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del lavoratore. E’ previsto, poi, un aumento della medesima aliquota contributiva al 23,40% dal 1° gennaio 2010, per poi giungere al 26% dal 1° gennaio 2011, adeguandosi così all’aliquota contributiva prevista per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS. Per i giornalisti Co.Co.Co. assicurati alla Gestione separata e titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati sono, invece, stabilite le seguenti aliquote contributive: 12,75% dal 1° gennaio 2009; 15,30% dal 1° gennaio 2010 e 17% dal 1° gennaio 2011. Il Regolamento, poi, attribuisce ai giornalisti Co.Co.Co. la possibilità di richiedere il riscatto dei corsi universitari e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti all’entrata in vigore della Legge n. 335/1995 (con la quale è stato riformato ilsistema pensionistico obbligatorio e complementare), nonché la possibilità della contribuzione volontaria, prima prevista per i soli giornalisti che svolgono attività libero-professionale. E’ stata, inoltre, introdotta la previsione dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera in favore dei Co.Co.Co., e sono state dettate, alla luce dei principi contenuti nella normativa prevista per la Gestione separata INPS, le norme relative all’indennità di maternità e di paternità, all’indennità in caso di adozione, al congedo parentale e all’assegno per il nucleo familiare dei Co.Co.Co.. Proprio per il finanziamento di queste prestazioni di carattere assistenziale, il Regolamento prevede, in aggiunta ai contributi previdenziali, un ulteriore contributo dello 0,72% dovuto dai Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, non titolari di altra posizione assicurativa. Novità sono state introdotte anche in materia di pensioni di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione separata, ma non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché in materia di pensioni di anzianità, al fine di allineare la disciplina a quella della Gestione Separata INPS. (D.A. per NL)