Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge 40/2007 (legge Bersani).
In relazione al riconoscimento del cosiddetto “credito residuo”, la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l’utilizzo del traffico o del servizio acquistati.
Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico.
L’attività di vigilanza sarà esplicata per garantire pienamente il diritto di recesso e di trasferimento delle utenze. Gli Uffici dell’Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attività strettamente necessarie per l’attuazione della richiesta inoltrata dall’utente.
La facoltà di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) può essere esercitata dall’utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni.
Un’apposita Unità di vigilanza dell’Agcom, coordinata dalla Direzione Tutela dei Consumatori, vigilerà sull’applicazione delle disposizioni della legge Bersani.