Pubblicate le attesissime linee guida definitive sulle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacino di utenza locale ad operatori di rete DAB+. Tuttavia, chi pensava che il passaggio dalla bozza sottoposta a consultazione pubblica al documento definitivo fosse un pro forma si sbagliava: tra le numerose puntualizzazioni (che comunque saranno accompagnate da altre, attraverso le FAQ diffuse a margine dei bandi/avvisi), ci sono almeno due novità dirompenti. Ed inedite, ancorché non impreviste.
Si entra nel merito delle procedure che condurranno alla stabilizzazione del DAB+ in Italia oltre che per il comparto nazionale (già assestato) anche per quello locale, ancora traballante tra sperimentazioni limitate a porzioni del territori nazionale con accesso parziale da parte degli editori.
Linee guida definitive con elementi inediti
E il documento conclusivo, che regolerà il processo di sviluppo della radio digitale via etere reca, come dicevamo in apertura, due importanti novità. Inedite, ma non impreviste.
Limiti di copertura di un singolo consorzio
La prima è l’applicazione ai consorzi locali dei limiti fissati dall’art. 3 c. 1 lettera cc del D. Lgs. 208/2021, su cui avevamo già puntato in passato l’attenzione su queste pagine, avvertendo del rischio che non venisse consentito che un singolo operatore di rete DAB+ illuminasse più del 50% della popolazione.
Effetti
Ora il divieto espresso impedirà che un unico consorzio locale possa essere titolare di diritti d’uso (pur associati ai diritti di copertura analogici di gruppi di soci distinti per aree tecniche) che complessivamente determino l’illuminazione di più della metà della popolazione.
Declinazione
Il nostro dubbio, confermato ora dal tenore delle Linee guida definitive, era infatti che, attraverso un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 c. 1 lettera cc del D. Lgs. 208/2021, potesse essere posto un limite ad operatori di fatto dimensionati a livello nazionale, ancorché declinati arealmente.
Rischi
Se un soggetto, pertanto, avesse consolidato una strategia in tal senso, impugnative delle linee guida definitive a parte, presumibilmente dovrebbe concludere uno spin-off.
Tempus fugit
Ammesso che vi sia il tempo per farlo, posto che l’imminente manifestazione di interesse per i diritti d’uso “cristallizzerà il novero dei potenziali soggetti che concorreranno per il relativo bacino di utenza“.
Intese in extremis
O, più plausibilmente, tale soggetto dovrebbe realizzare un’intesa con altri enti consortili esistenti e far migrare i soci eccedenti.
Dismissione FM
La seconda novità di rilievo, invece, è lungimirante, opportuna e consistente nel recepimento da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy del suggerimento di Agcom di favorire la dismissione degli impianti FM a fronte della garanzia nel mantenimento dei diritti/doveri dei concessionari.
Sprone
Uno sprone verso il disimpegno del presidio analogico da parte di soggetti che vogliono riconvertirsi completamento al digitale.
Dismissione integrale
L’esegesi giuridica della possibilità sembra infatti ricondurre ad una dismissione integrale dell’attività analogica e non già limitata a singoli impianti (di diffusione minore o non strategici).
Senza controindicazioni per i terzi
In questo caso, ovviamente, di controindicazioni non ve ne sono (cioè compressione di diritti di terzi), come, anche qui, più volte abbiamo evidenziato su NL, che da sempre perora la cd. rottamazione volontaria della FM.