Il TAR Lazio rigetta il ricorso presentato da Eutelia, a cui si erano unite AIIP e Fastweb, nella vicenda delle linee solo dati, e da ragione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha stabilito che la quota di accesso relativa ai servizi bitstream erogati su linea non attiva o su linea non remunerata dal canone dell’utente finale sia indipendente dalla tipologia di utente servito e sia formulata sulla base del criterio di retail minus, a partire dai prezzi del canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso wholesale quali i costi commerciali e di fatturazione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti al cliente finale” (parr. 480 e 481 dell’all.to A alla delibera 34/06/Cons).
La decisione è destinata ad avere rilevanti impatti sui bilanci degli OLO e degli ISP.
Il testo della sentenza qui