Nel volume “Diffamazione a mezzo stampa (radio- televisione- internet)”, Domenico Chindemi, Consigliere della Corte di Cassazione e docente incaricato di Diritto Privato (Università Bocconi di Milano), tratta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa, offrendo al lettore una chiara presentazione degli orientamenti inerenti, con accurata analisi dei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali in rapporto alle prospettive civili e penali.
Nella fattispecie rileva una dissonanza tra diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla reputazione e all’onore garantito dall’art. 2 Cost., che afferma la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti ed in ogni proiezione della stessa nella società, e il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di cui la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costantemente affermato la valenza centrale (in numerose pronunce ha difatti affermato che “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle […] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale”, sottolineando come il diritto previsto dall’art. 21 Cost. sia “il più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali” sanciti dalla Costituzione (sentenza n. 168 del 1971): imprescindibile, pertanto, è il ruolo dell’interprete e del legislatore nazionale e comunitario, cui viene affidato il compito di individuarne i rispettivi ambiti di tutela. La libertà di stampa, che rappresenta una delle manifestazioni fondamentali della libertà individuale, essendo preposta a informare il pubblico, non è un diritto autonomo ma rientra in quello più ampio di libertà di manifestazione del pensiero e ogni altro mezzo di diffusione, garantito dall’art 21 Cost. La Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero (purché verso fini leciti), ma tale diritto non è assoluto e incondizionato, trovando limite in altri diritti, come ad esempio il diritto al rispetto della reputazione altrui (il cui referente normativo è costituito dall’art 2 Cost.): il giornalista è tenuto, pertanto, a riportare la notizia in modo fedele e veritiero, per evitare che i lettori possano essere tratti in inganno da avvenimenti che non rispondono a verità, seppur siano presentati come tali. Il libro affronta poi i limiti di liceità delle scriminanti del diritto di cronaca, di critica, di satira e ai parametri della verità della notizia, della continenza espositiva e della pertinenza della notizia, con analisi della “intervista”, in cui il giornalista ha il compito di riportare dichiarazioni altrui. L’autore dedica la sezione seguente alla critica politica e alla cronaca giudiziaria, per poi procedere a trattare il delicato tema della diffamazione a mezzo Internet e radio- televisiva, che assume contorni particolari per la difficoltà di individuare parametri normativi sicuri di riferimento in relazione alle diverse fattispecie di diffamazione realizzata via e-mail o tramite mailing list, newsgroups e chat e per la diffusione su scala mondiale delle notizie tramite web. In ultimo sono enucleati gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in riferimento al danno alla reputazione e all’onore conseguenti alla diffamazione ed i vari criteri risarcitori. Il testo, edito da Giuffrè, è in vendita al costo di euro 26. (S.F. per NL)