È quanto statuito recentemente dalla Corte di Cassazione a SSUU con la sentenza n. 10921 del 19 maggio 2014. Questi i fatti di causa.
Un avvocato, cancellato dall’Albo a seguito di condanna penale per reati di peculato e falso ideologico, ne otteneva la reiscrizione, poi annullata dal CNF per non essere trascorso né il lasso di tempo sufficiente alla riabilitazione della condanna penale, né il termine quinquennale previsto dalla legge professionale per poter richiedere la reiscrizione all’Albo. La questione è stata, quindi, affrontata dalla Consulta a Sezioni Unite, sul ricorso promosso dall’avvocato il quale denunciava, in primo luogo, la falsa applicazione dell’art. 47 R.D.L. n. 1578 del 1933 – che prevedeva il termine di cinque anni per la reiscrizione – in quanto riferibile solo alle ipotesi di radiazione e non alle ipotesi di cancellazione e, in secondo luogo, l’inconferenza, al caso di specie, del termine previsto per la riabilitazione penale. Ebbene, la Cassazione si è limitata ad accogliere il ricorso ritenendo fondato il primo motivo atteso che, come già in precedenza chiarito, nei casi di cancellazione dall’Albo professionale non era applicabile l’invocato art. 47, trattandosi – la cancellazione – di una sanzione disciplinare meno grave della radiazione, seppur, così recita la sentenza, “il tempo decorso possa essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata”. (D.G. per NL)