Il sistema degli ordinamenti professionali di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione, deve essere ispirato al criterio della concorrenza e dell’interdisciplinarità. In estrema sintesi, è questo quanto statuito dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 345 del 1995.
In tale arresto giurisprudenziale, è agevole desumere un’interpretazione estensiva del precetto costituzionale appuntato sulla finalità di tutelare non tanto l’interesse corporativo di una categoria professionale, ma quanto l’insieme di quelli appartenenti ad un intero gruppo di consociati (i cittadini, appunto) connotati in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità. Indubbiamente – ad oggi – l’ultima battaglia dell’ultradecennale diatriba tra chi vorrebbe inasprire i requisiti d’accesso alle professioni regolamentate (avvocati, notai, commercialisti, ma anche assicuratori, agenti di commercio ecc..) e chi vorrebbe una più decisa inversione di rotta in direzione di una maggiore liberalizzazione delle arti e dei mestieri su tutto il territorio europeo, è stata vinta dai “liberisti”. Infatti, con il recepimento della oramai celebre “direttiva servizi” confluita nel D.Lgs 59/2010, si paventa all’orizzonte la definitiva deregulation del mercato della consulenza, o meglio della circolazione dei pareri nell’ambito dell’Unione Europea. Le linee guida contenute nell’atto normativo della Commissione, infatti, parlano chiaro in termini di facilitazioni per quanto concernente la libertà di prestazione di servizi nell’UE, di rafforzamento dei diritti degli utenti destinatari di tali attività, di promozione e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Fin qui i canoni che dovrebbero ispirare il nuovo mercato delle professioni, che comunque manterranno alcune distinzioni in merito ad attività ancora regolamentate e riservate a determinate categorie professionali (avvocati, notai, società di intermediazione finanziaria, imprese radiotelevisive, ecc.. ) . Proprio qui si annida il pomo della discordia che, al rientro dalle vacanze estive, ha infuocato gli animi delle due correnti di pensiero in contesa. Il corporativismo che, giocoforza, domina le proposte ed il dibattito in seno agli ordini professionali intenti a voler forzare l’interpretazione delle norme contenute nel D.Lgs 59/2010 in senso maggiormente restrittivo (ma con vane speranze di gloria) e l’anti-corporativismo che – in breve e sulla falsariga della più illuminata giurisprudenza dell’ultimo ventennio – riserva solo alcune attività tipiche agli abilitati (si pensi al patrocinio legale innanzi alle autorità giudiziarie, o all’attività notarile), deregolamentando la consulenza multisettoriale, in adesione alle linee guida europee. Degna di nota, però, ci sembra la particolare circostanza in base alla quale, direttiva servizi a parte, i giudici assegnano agli avvocati il peso di una consulenza che potremmo definire, se non maggiormente qualificata rispetto ad altri operatori intellettuali, sicuramente con il valore aggiunto di tramutare la canonica obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, quantomeno nell’espletamento delle funzioni tipiche del difensore. La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto già nel 2002 (Cass. civ., sez. II, sent. n. 16023/2002), afferma in proposito che “l’avvocato deve spiegare punti forti e punti deboli dell’iniziativa processuale che si va ad esaminare”, diversamente “il difensore è responsabile anche per colpa lieve quando la mancata informazione dipende da ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, oppure da imperizia” (cfr. Italia Oggi, Diritto e Società, 13/09/2010, p. VII). Ciò nondimeno, questo non significa affatto che il parametro per misurare la soddisfazione del cliente debba essere quello della effettiva (auspicata) vittoria in giudizio, bensì s’appalesa la necessità di approntare “tutte le attività necessarie per svolgere l’incarico nel migliore modi, informando il cliente in merito alle concrete possibilità di successo della causa al fine di metterlo in condizione di decidere circa l’opportunità o meno di iniziare l’azione giudiziaria”. Doveri di dissuasione, quindi, ma – a seconda dei casi – anche di sollecitazione, devoluti all’apprezzamento qualificato del legale, esternati all’atto dell’assunzione dell’incarico e nel corso del suo svolgimento. (S.C. per NL).