“È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
Questo il contenuto del comma 3 dell’art. 10 della Legge n. 183/2011 – Legge di stabilità 2012 – che ha innovato la disciplina in materia permettendo, appunto, l’esercizio della professione anche nella forma della società tra professionisti e non solo nella forma dello studio associato. La disposizione, che entrerà in vigore il 01/01/2012, specifica i requisiti che devono possedere le società per poter assumere la qualifica di società tra professionisti. Il loro atto costitutivo deve prevedere, innanzitutto, che l’attività professionale debba essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci. Potranno essere ammessi alla qualità di soci solo professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ed inoltre cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che siano in possesso del titolo di studio abilitante. E’ ammessa anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (quali soci di capitale). L’atto costitutivo deve inoltre prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo ed i “criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente”. La denominazione sociale delle società dovrà contenere l’indicazione di società tra professionisti e un professionista non potrà essere socio di più società: la partecipazione ad una società non sarà, infatti, compatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. E’ poi stabilito che la società in questione potrà essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e sarà soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulterà iscritta, così come i suoi soci saranno tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della Legge di stabilità 2012 (avvenuta lo scorso 14 novembre), il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dovrà adottare un regolamento per disciplinare le materie relative ai criteri ed alle modalità per l’esecuzione dell’incarico professionale; al divieto di partecipazione a più società tra professionisti ed al rispetto del codice deontologico del proprio ordine, da parte del professionista, e del regime disciplinare del proprio ordine, da parte della società. (D.A. per NL)