Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, prodottosi in virtù dell’eccessiva durata del processo, deve essere liquidato dal giudice anche alle persone giuridiche
di Enrica Senini, avvocato in Brescia
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 08/02/anno 2008
Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, prodottosi in virtù dell’eccessiva durata del processo, deve essere liquidato dal giudice anche alle persone giuridiche, salvo che particolari circostanze lo escludano.