Legge di stabilità 2011: ecco le novità in materia radiotelevisiva che entreranno in vigore a gennaio

Entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio la c.d. “Legge di Stabilità 2011”, approvata il 7 dicembre, che disciplina, tra l’altro, l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda e prevede nuove sanzioni per fornitori di servizi di media audiovisivi e operatori di rete in DVB-T.

La normativa, che attende di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce in particolare, al comma 8 dell’art. 1, che entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni debba avviare “(…) le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili (…)”. Trattasi dei canali dal 61 al 69 UHF, assegnati agli operatori di rete operanti in ambito locale e che dovranno essere liberati entro il 31 dicembre 2012. Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a determinare la data per l’assegnazione delle citate frequenze e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea. Il predetto Dicastero potrà sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con altre che nel frattempo si renderanno disponibili o che saranno liberate ai sensi dei commi da 9 a 12 della medesima legge. Alle previsioni del citato comma 8 dovranno essere adeguati sia il piano nazionale di ripartizione delle frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze. La Legge prevede poi, al successivo comma 9, che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà determinare, con apposito decreto, i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara che verrà avviata per l’assegnazione delle suddette frequenze agli operatori mobili in larga banda, “(…) per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale”. Sono importi irrisori con cui si cercherà di compensare la perdita che subiranno gli operatori di rete locali per la cessazione della propria attività. antenne%20radiotelevisive%20Enna - Legge di stabilità 2011: ecco le novità in materia radiotelevisiva che entreranno in vigore a gennaioE’ inoltre stabilito, al comma 10, che prima del 31 dicembre 2012, data fissata per lo switch-off sull’intero territorio nazionale, il Ministero attribuirà in via definitiva i diritti d’uso delle frequenze agli operatori di rete, “(…) anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso (…)”. Successivamente alla citata assegnazione definitiva, ai soggetti privi del necessario titolo abilitativo che occupino in maniera indebita le radiofrequenze o compiano atti “suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi” saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 97 e 98 del D.L.vo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Inoltre, gli operatori di rete che attiveranno, anche su reti SFN, impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, subiranno la disattivazione degli impianti medesimi oltre che la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso. Pesanti sanzioni sono poi previste in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi ed agli operatori di rete nel caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza della necessaria autorizzazione. I primi (fornitori di servizi di media audiovisivi) incorreranno nella sanzione prevista dall’art. 98, comma 2, del citato Codice (che, se il fatto non costituisce reato, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da determinarsi in equo rapporto alla gravità del fatto), mentre “L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso”. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovranno, inoltre, fissare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, “gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali”. Nel caso in cui gli operatori di rete non ottempereranno agli obblighi che il Ministero e l’Autorità fisseranno, si applicherà la sanzione stabilita al comma 3 dell’art. 52 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i, che disciplina l’ipotesi di violazione dell’obbligo di un uso efficiente delle frequenze radio ricevute in assegnazione (art. 42, c. 1, D.L.vo n. 177/2005) e l’ipotesi di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate. In tali casi è previsto che il Ministero disponga la revoca o la riduzione dell’assegnazione se il soggetto interessato, invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non provveda in tal senso entro 6 mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione. (D.A. per NL)

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