Equilibrio tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, trasparenza ed efficienza del mercato dei diritti.
La legge 19 luglio 2007 n. 106 ha conferito delega al Governo per la “revisione della disciplina alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, dei campionati dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive”. Con tale provvedimento il legislatore intende mettere ordine nel delicato settore del mercato radiotelevisivo degli eventi sportivi. La disciplina riguarda non solo il calcio, ma tutte le competizioni professionistiche e/o di livello nazionale a squadre. Non comprende quindi né i dilettanti né gli sport individuali. Essa si applicherà a tutte le competizioni aventi inizio dopo il 1° luglio 2007. La disciplina della materia è variata negli anni. Infatti fino al 1993 la Lega Calcio vendeva in blocco i diritti TV di seria A e B, Coppa Italia e Supercoppa alla Rai, che era l’unico titolare. Nel 1993, con l’avvento di Telepiù, venne stipulato un contratto con la Lega per trasmettere, in esclusiva ai suoi abbonati, 28 partite della serie A e 32 della serie B. Alla Rai rimanevano i campionati e la Coppa Italia. Con legge n. 78/1999 veniva vietato ad un singolo operatore di acquistare più del 60 % dei diritti criptati per le partite; inoltre i contratti non andavano più stipulati con la Lega Calcio, ma con i singoli club (nel frattempo Stream acquistava Telepiù e dava vita a Sky). Oggi le partite vengono distribuite su più piattaforme: Sky sul satellite, Mediaset e La7 sul digitale terrestre, Fastweb via cavo, Telecom e Sky via Adsl, Tim, Vodafone e 3 hanno i diritti della seria A per l’Umts. Mediaset trasmette gli highlights della seria A sulla TV analogica. Oltre ad abrogare l’art. 2 del Decreto Legge n. 15 del 1999, che disciplinava in maniera farraginosa e parziale la materia dei diritti televisivi relativi al calcio ponendo il limite del 60 % sopra menzionato, la legge delega n. 106/2007 si propone di disciplinare in modo maturo e completo il mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi con i seguenti obiettivi: garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, in particolare quelle calcistiche; garantire la trasparenza ed efficienza del mercato dei diritti relativi agli eventi sportivi. Nell’ambito dei principi e criteri individuati dal legislatore, occorre in particolare sottolineare:
1) il riconoscimento del “carattere sociale” dell’attività sportiva, quale “strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale” (comma 2, lettera a). Il comma 2, lettera b), richiama la “specificità del fenomeno sportivo” riconosciuta dalla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
2) viene riconosciuto, in capo al soggetto preposto alla organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla medesima, la “contitolarità della utilizzazione ai fini economici della competizione sportiva” (comma 2, lettera c); l’”equa ripartizione tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti” (comma 2, lettera g); la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, “in modo da consentire al solo soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti” (comma 3, lettera a); 3) il riconoscimento di “pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti” (comma 3, lettera c), prevedendosi, in particolare, la durata non superiore a tre anni dei contratti aventi a oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi (comma 3, lettera h);
4) fini di “mutualità generale, cui deve essere rivolta parte delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di trasmissione” (comma 2, lettera h), destinandosi in particolare una quota delle risorse “al fine di valorizzare ed incentivare le categorie professionali inferiori” allo “scopo di sviluppare i settori giovanili, di incentivare e valorizzare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza”;
5) riconosciuta la “garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi” (comma 2, lettera f), assicurando “il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissioni televisive di eventi di particolare rilevanza per la società”. I decreti legislativi dovranno dunque, nelle intenzioni del legislatore, disciplinare organicamente il delicato mercato dei diritti sportivi. (D.A. per NL)