È ammesso agire avanti al Giudice amministrativo anche solo per il risarcimento dei danni da lesione di un interesse legittimo anche se l’atto non è stato annullato
La Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili – con sentenza n. 30254 del 23.12.2008 ha, fra l’altro, affrontato il discusso e dibattuto quesito, sorto specie dopo l’entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205, riguardante la possibilità per il cittadino di agire avanti il giudice amministrativo per ottenere il risarcimento dei danni senza che sia annullato anche l’atto posto alla base della lesione dell’interesse legittimo o, addirittura, senza che sia impugnato tale atto. Le pronunce sul punto da parte sia dei Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) sia anche delle sezioni semplici della S.C. sono state infatti discordanti, per cui si rendeva necessario un intervento da parte delle Sezioni Unite per dare una soluzione ed un indirizzo uniforme. Si ricorda che, con la legge n. 205/2000 in tema di giurisdizione e di giustizia amministrativa, è stata introdotta nel sistema la possibilità, per i giudici amministrativi, di giudicare anche sul risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, oltre che naturalmente rimanere investiti della competenza ad annullare gli atti illegittimi della pubblica amministrazione. Si è dunque sviluppata una corrente giurisprudenziale, definita con la allocuzione “pregiudiziale amministrativa”, secondo la quale non sarebbe stato ammissibile per il giudice amministrativo riconoscere e liquidare un danno da lesione di interessi legittimi, qualora non fosse stato impugnato l’atto lesivo dell’interesse e qualora non si fosse giunti anche all’annullamento dell’atto viziato. Tale impostazione è stata negata dalla S.C. nella sentenza n. 30254/08, poiché la tutela di carattere risarcitorio è da considerare autonoma anche se si affianca al tradizionale potere di annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo. Il risarcimento dei danni non deve essere necessariamente considerato un diritto sussidiario e conseguente all’annullamento dell’atto, ma è un diritto da considerare anche come autonomo. Sempre secondo la S.C. se “per i diritti soggettivi come per gli interessi, spetta al loro titolare tutela sul piano risarcitorio e se a questa si aggiunge altra forma di tutela, spetta al titolare della situazione protetta, in linea di principio, scegliere a quale far ricorso in vista di ottenere ristoro al pregiudizio provocatogli dall’essere mancata la soddisfazione che è attesa attraverso la condotta altrui”. In conclusione, “la parte (omissis…) ha diritto di scegliere tra far ricorso alla tutela risarcitoria anziché a quella demolitoria (ossia quella rivolta all’annullamento dell’atto, ndr) e tra i presupposti di tale forma di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non è quello che l’atto in cui la funzione si è concretata sia stato previamente annullato in sede giurisdizionale o amministrativa”. Se così non fosse si costringerebbe il privato cittadino non più a dovere agire a tutela dei propri diritti, ma a collaborare con la pubblica amministrazione per renderla edotta della illiceità di alcuni suoi atti, cosa evidentemente non concepibile. Quindi il cittadino può scegliere se agire simultaneamente per l’annullamento dell’atto e per il risarcimento del danno, oppure solo per l’annullamento dell’atto o solo per il risarcimento dei danni. In tutti questi casi il giudice amministrativo non può sottrarsi al dovere di pronunciarsi sul merito della domanda opponendo la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”, ovvero che l’atto con cui si è esercitata illegittimamente la funzione amministrativa non sia stato preventivamente impugnato ed annullato. Sembra utile per il lettore riportare il principio di diritto, che riassume in modo preciso ed esaustivo tutte le considerazioni sopra svolte, enunciato dalla S.C.: “Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento.” (D.A. per NL)