Lo afferma la sentenza n. 4645 del 5 settembre 2007 del Consiglio di Stato
La risposta affermativa del Consiglio di Stato arriva a seguito del ricorso in appello presentato dalla società Autostrade per l’Italia Spa contro una società subappaltatrice, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza del Tar n. 13599 del 4 dicembre 2006.
La sentenza del Tar ordinava ad Autostrade Spa di rilasciare all’azienda denunciata, che aveva subappaltato alcune opere pubbliche relative al tratto autostradale Firenze – Bologna, di cui erano affidatarie l’ATI e la Fe. Ira, i documenti comprovanti i pagamenti di Autostrade Spa all’ATI e alla Fe. Ira, la copia delle fatture quietanzate rilasciate dalla subappaltatrice, nonchè il provvedimento di rescissione del contratto di appalto da parte di Autostrade in danno di ATI e di Fe. Ira, compresi atti istruttori e copie di richieste risarcitorie.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, stabilendo che la ditta subappaltatrice ha il diritto di accedere alla documentazione richiesta, in quanto si tratta di documenti indispensabili per la tutela della propria posizione giuridicamente rilevante sia nei confronti dell’affidatario sia, eventualmente, nei confronti della società appaltante. Inoltre, Autostrade per l’Italia, quale concessionaria per la costruzione e l’esercizio di tratte autostradali, è soggetta alla disciplina prevista dall’art. 24 della legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e diritto di accesso dei relativi atti: è “jus receptum” che tali regole si applichino non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti privati quando questi svolgano attività di interesse pubblico, ed è irrilevante che tale attività venga svolta secondo regole di diritto privato, non avendo la legge posto alcun limite in tal senso. L’unica differenza rilevante è che, mentre le regole di trasparenza amministrativa vanno applicate per qualunque atto delle pubbliche amministrazioni (anche quando queste operano come privati, se l’attività svolta è collegata da un nesso di strumentalità con la conformazione pubblicistica del soggetto), nel caso di soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico, l’accesso ai documenti è riconosciuto solo per quella specifica attività e limitatamente agli atti inerenti alla gestione di interessi collettivi, al fine di garantire il buon andamento dell’attività che è poi il fine ultimo della legge sulla trasparenza amministrativa. (G.M. per NL)
La sentenza del Tar ordinava ad Autostrade Spa di rilasciare all’azienda denunciata, che aveva subappaltato alcune opere pubbliche relative al tratto autostradale Firenze – Bologna, di cui erano affidatarie l’ATI e la Fe. Ira, i documenti comprovanti i pagamenti di Autostrade Spa all’ATI e alla Fe. Ira, la copia delle fatture quietanzate rilasciate dalla subappaltatrice, nonchè il provvedimento di rescissione del contratto di appalto da parte di Autostrade in danno di ATI e di Fe. Ira, compresi atti istruttori e copie di richieste risarcitorie.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, stabilendo che la ditta subappaltatrice ha il diritto di accedere alla documentazione richiesta, in quanto si tratta di documenti indispensabili per la tutela della propria posizione giuridicamente rilevante sia nei confronti dell’affidatario sia, eventualmente, nei confronti della società appaltante. Inoltre, Autostrade per l’Italia, quale concessionaria per la costruzione e l’esercizio di tratte autostradali, è soggetta alla disciplina prevista dall’art. 24 della legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e diritto di accesso dei relativi atti: è “jus receptum” che tali regole si applichino non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti privati quando questi svolgano attività di interesse pubblico, ed è irrilevante che tale attività venga svolta secondo regole di diritto privato, non avendo la legge posto alcun limite in tal senso. L’unica differenza rilevante è che, mentre le regole di trasparenza amministrativa vanno applicate per qualunque atto delle pubbliche amministrazioni (anche quando queste operano come privati, se l’attività svolta è collegata da un nesso di strumentalità con la conformazione pubblicistica del soggetto), nel caso di soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico, l’accesso ai documenti è riconosciuto solo per quella specifica attività e limitatamente agli atti inerenti alla gestione di interessi collettivi, al fine di garantire il buon andamento dell’attività che è poi il fine ultimo della legge sulla trasparenza amministrativa. (G.M. per NL)