“La situazione di fatto sopravvenuta, radicalmente mutata sul piano tecnico, ha, di converso, fatto venir meno In via definitiva, la possibilità, per l’Autorithy, di dar corso ad una nuova istruttoria con riferimento allo stesso oggetto ed allo stesso lasso temporale considerati con le disposizioni annullate dalla sentenza n. 4660/2012.La assoluta impredicabilità di tale possibilità si poneva, pertanto, ex se e in radice, in termini del tutto ostativi alla vittoriosa instaurazione di un giudizio di ottemperanza, il cui esito non avrebbe potuto in alcun modo spingersi al compimento di un’attività che neppure una condotta spontanea dell’Amministrazione sarebbe stata in condizione di realizzare: onde la decisiva influenza di tale (negativo) presupposto logico-giuridico sugli effetti e sulla concreta attuabilità del giudicato amministrativo”.
Impossibile girare indietro le lancette della tv
Tradotto dal legalese del pronunciamento del Consiglio di Stato attraverso la sentenza 8392/2019 sulla controversa ed infinita questione delle originarie attribuzioni LCN (alla quale abbiamo dedicato approfondita separata disamina): la stratificazione delle situazioni tecniche e normative avvenuta dallo switch-off analogico/digitale rende non solo non opportuno, ma anche concretamente impossibile rivedere le stesse.
Una decisione che si auspica possa indirizzare anche l’Agcom, chiamata con la delibera 456/19/CONS al delicatissimo compito di rivedere il Piano LCN all’alba del T2, col rischio di introdurre instabilità all’incertezza.