dalla newsletter n. 194 del 30 agosto 2007 di Libersind Confsal www.libersind.it
Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 13 agosto 2007 n. 4437
Al pubblico dipendente non può esser riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della P.A. datrice di lavoro. Per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti degli enti locali, l’art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 dispone che l’individuazione dei casi nei quali “per esigente eccezionali – debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario – il limite massimo individuale può essere superato” (nel rispetto comunque del monte ore complessivo fissato dal comma 3 dello stesso articolo) è affidato ad un meccanismo procedurale che muove dal “confronto con le organizzazioni sindacali”, e sfocia, necessariamente, in un atto finale e conclusivo; l’esistenza di tale atto non può meramente presumersi sulla base di quanto verificatosi in precedenti esercizi e va adeguatamente provata in giudizio ai fini dell’ottenimento dell’indennità per lavoro straordinario. Ai fini della corresponsione della relativa indennità, l’incarico di coordinamento contemplato dall’art. 39 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 per i dirigenti degli enti locali: a) deve essere formalmente conferito, per un periodo non superiore a tre anni; b) presuppone la sussistenza di aree di attività integrate a livello intersettoriale (o progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi). Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie (che la giurisprudenza formatasi sulla materia fa discendere direttamente dal mancato godimento delle ferie medesime, anche in assenza di una norma espressa che lo preveda, in armonia con l’art. 36 Cost.), non è automatico, occorrendo, in ogni caso, che il mancato utilizzo delle ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile. Ai fini del riconoscimento di detto compenso, occorre quindi, in primo luogo, che le ferie siano richieste e che non siano accordate dall’Amministrazione, o che, pur se accordate, l’Amministrazione ne abbia poi negato la fruizione, per esigenze di servizio. Con la conseguenza che, in assenza di prova della domanda di fruizione, nessuna prova contraria può essere pretesa dall’Amministrazione, e la domanda di compenso sostitutivo deve esser respinta.