E’ stata emanata dal ministero del Welfare una circolare che fornisce chiarimenti per l’applicazione corretta del Testo Unico sulla sicurezza, che ha modificato significativamente la disciplina intera e anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il provvedimento di sospensione ha il fine di "far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", e prevede anche sanzioni legate all’impiego di "personale non risultante dalla documentazione obbligatoria" e alla violazione "in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro" gravi e reiterate. Cambiano innanzitutto i soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari. Vale a dire, è l’Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo. La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti: attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., inoltre, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico. La nuova disciplina mantiene la natura discrezionale del provvedimento, si legge infatti "gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione" ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè "laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento",(la circolare n.33 riporta alcuni esempi, come la sospensione di uno di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).