Lavoro e Previdenza dei giornalisti: l’Inpgi apre una rassegna online di sentenze preziosissime.

12 pagine di massime giurisprudenziali dal redattore “di fatto” al redattore online; dalla gestione separata dell’Istituto ai giornalisti che lavorano in Regione e alle iscrizioni d’ufficio nel Registro. Chi è il collaboratore “fisso”


da Franco Abruzzo.it

L’INPGI APRE UNA RASSEGNA ONLINE DELLE SENTENZE CHE RIGUARDANO IL LAVORO E LA PREVIDENZA

I giornalisti in particolare, confrontando la propria posizione di lavoro con quelle oggetto dei giudizi, potranno valutare se versano in situazioni di irregolarità e, in caso affermativo, se e come far valere i propri diritti.

Roma, 25 ottobre 2007. E’ operativa dal 24 ottobre, sul sito dell’Inpgi (www.inpgi.it), la rassegna delle sentenze relative al lavoro giornalistico e ad argomenti di carattere generale in materia di lavoro e previdenza. Un importante servizio alla categoria che l’Istituto ha messo a disposizione. Ad informare gli altri enti della categoria, la Fnsi e le Associazione della Stampa è stato lo stesso presidente Gabriele Cescutti attraverso una circolare. Tale raccolta (curata dall’avvocato Elisabetta Angelini, dirigente del Servizio legale della Fondazione, con la collaborazione dei componenti del Servizio stesso) consiste nella pubblicazione di sentenze, con relativi commenti ed evidenziazione dell’argomento trattato. Il materiale sarà costantemente aggiornato con le pronunce di volta in volta ottenute nei giudizi avviati dall’Inpgi, o da singoli giornalisti, e sarà arricchito anche con le sentenze di maggior rilievo tratte dal Massimario della Cassazione e dalle riviste giuridiche di settore.
La rassegna è destinata a tutti coloro che, in diversi modi e con distinte professionalità, operano nel mondo giornalistico o che comunque sono interessati al rapporto di lavoro della nostra categoria. Ma i giornalisti in particolare, confrontando la propria posizione di lavoro con quelle oggetto dei giudizi, potranno valutare se versano in situazioni di irregolarità e, in caso affermativo, se e come far valere i propri diritti.
Con la decisione di selezionare e diffondere sentenze, catalogate per argomenti ed accompagnate dal commento, l’Inpgi ha inteso inoltre fornire una tempestiva e completa informazione al riguardo degli indirizzi giurisprudenziali sulle tematiche di maggior rilievo nell’ambito del rapporto di lavoro e previdenziale dei giornalisti. Un fine, dunque, di orientamento pratico per l’applicazione delle norme in tali materie, in coerenza con l’interpretazione fornita dai giudici di ogni grado.
La consultazione è molto semplice anche da parte di chi non è avvezzo all’utilizzo delle riviste giuridiche on line. Infatti, una volta entrati nel sito istituzionale INPGI, si clicca sul “tasto” (che compare nella tendina a sinistra dell’home page) denominato “Rassegna sentenze”. A questo punto, compare una schermata, simile ad un quotidiano di informazione giuridica, contenente tre finestre, ognuna delle quali contiene le sentenze raccolte nei seguenti macro argomenti: “Inpgi e lavoro giornalistico”, “Lavoro e previdenza in genere” nonché sentenze di interesse tale da essere poste “In evidenza”. Cliccando inoltre, sull’argomento della sentenza che si vorrà esaminare, si accede al commento redatto dal Servizio legale e quindi, al testo della sentenza stessa che (sia pure emendato dei nomi dei giornalisti, ai fini della privacy) si potrà anche stampare.
Da sottolineare, inoltre, che le sentenze potranno essere ricercate non solo “scorrendo” gli argomenti contenuti in ogni partizione, ma, in modo più rapido, anche attraverso un motore di ricerca, digitando gli estremi della sentenza (se conosciuta) ovvero l’argomento su cui si vuole effettuare la ricerca.

Rassegna sentenze a cura del Servizio legale INPGI
(http://www.inpgi.it/rassegna_sentenze.htm)

IN EVIDENZA RETRODATAZIONE: È ESCLUSA LA BUONA FEDE DEL DATORE DI LAVORO PER I CONTRIBUTI NON VERSATI ALL’INPGI (Corte di Cassazione, Lavoro, 19/10/2007, n. 21957).

L’art. 1189 c.c. relativo al pagamento in buona fede al creditore apparente, presuppone l’errore scusabile: non può pertanto essere invocato (al fine di evitare il pagamento delle sanzioni) dal datore di lavoro che abbia adibito ad attività giornalistica un proprio dipendente (successivamente riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine come giornalista praticante proprio per tale attività) ed abbia nel contempo versato i contributi all’INPS anziché all’INPGI; in tal caso, infatti, il datore di lavoro, non può sostenere di ignorare il reale contenuto del rapporto e del conseguente obbligo contributivo. Con tale statuizione la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, ha respinto il ricorso proposto da Il Giornale di Sicilia avverso la sentenza resa in grado di Appello che aveva respinto la opposizione a decreto ingiuntivo della società avente ad oggetto gli effetti della iscrizione retroattiva al registro dei praticanti di una giornalista dipendente assunta come pubblicista ed il cui versamento contributivo era stato effettuato all’INPS.

ULTERIORE CONFERMA DELLA CASSAZIONE DELL’AUTONOMIA DELL’INPGI IN TEMA DI SANZIONI (Corte di Cassazione, Lavoro, 16/10/2007, n. 21612).

Al ricorso proposto dalla società cooperativa Mediatel a r.l. (editrice de “L’Indipendente”) che rivendicava l’applicazione da parte dell’INPGI del sistema sanzionatorio previsto per gli enti previdenziali pubblici dalla L.n. 388/2000. sulla base di quanto affermato nella sentenza n. 6680/2002, la Sezione Lavoro della Cassazione ha replicato di aver cambiato indirizzo al riguardo. La Corte ha affermato di condividere il principio, già espresso nella sentenza n.11023 del 12/5/06 da altro Collegio della medesima Sezione Lavoro, secondo cui nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, privatizzato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art 116 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente, poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive – da assoggettare ad approvazione ministeriale-, pur avendo l’Istituto l’obbligo di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria.

GIORNALISMO ON LINE E RETRODATAZIONE (Tribunale di Roma, Lavoro, 9/10/2007, n. 17372).

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla S.p.A. Tiscali (a cui è riconducibile l’omonimo portale internet) condividendo le tesi dell’Inpgi in ordine al giornalismo on-line ed in materia di retrodatazione e confermando pertanto il credito contributivo fatto valere dall’Istituto con riferimento a dieci giornalisti dipendenti. Il Tribunale, assunta la prova testimoniale dedotta dall’Istituto Previdenziale e valutate positivamente le ulteriori prove documentali, anch’esse prodotte dall’Istituto, ha ritenuto che fosse di natura giornalistica l’attività svolta dai dipendenti in questione e che, dunque, fosse operante presso Tiscali una vera e propria redazione giornalistica, essendo irrilevante la non rispondenza della stessa ai requisiti dimensionali di cui all’art. 34 della Legge Professionale n. 63/1969. Quanto alla retrodatazione, è stato condiviso il principio dell’efficacia ex tunc della delibera assunta d’ufficio dall’Ordine dei Giornalisti a fronte del diniego del datore di lavoro di rilasciare il certificato di compiuta pratica. In particolare, il Giudice ha motivato l’efficacia retroattiva della delibera di iscrizione con l’esigenza dell’ordinamento di impedire che il lavoratore subisca, anche sotto il profilo previdenziale, gli effetti negativi di una condotta omissiva datoriale.

GIORNALISTI DIPENDENTI DELLE REGIONI: VANNO ISCRITTI ALL’INPGI SE SVOLGONO ATTIVITÀ GIORNALISTICA (Tribunale di Roma, Lavoro, 6/6/2007, n. 11123).

Il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art. 117 Cost., in materia di comunicazione istituzionale, non impedisce di ritenere applicabile la disciplina statale relativa alle attività d’informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 150/2000), in quanto la potestà legislativa Regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale. Premesso tale principio, la Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, ha riconosciuto l’obbligo di iscrivere all’Inpgi i dipendenti della Regione Sardegna che avevano svolto di fatto mansioni giornalistiche, pur non essendo inquadrati come tali e non trovando applicazione al rapporto il contratto di lavoro giornalistico. Infatti, la L. n. 388/2000 (art.76), nel ridefinire l’ambito della tutela assicurativa Inpgi, ha affermato che nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non più (come in precedenza con il D. Lgs. 503/92) la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2001 è, dunque, conferita all’Inpgi per legge la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi, alla sola condizione che l’attività espletata sia di natura giornalistica. Tale prospettazione –ritiene il Giudice – trova, peraltro, conferma da parte del Ministero del Lavoro che, con circolare del 24.09.2003, ha ritenuto che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi.

ONERE DI PROVARE LA SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PRATICANTE (Corte di Cassazione, Lavoro, 18/9/2006, n. 20080).

Non è l’INPGI, estraneo al rapporto di lavoro, a dover provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’Editore, quanto quest’ultimo a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante “tout court” impegnato in attività giornalistica. Con la sentenza in esame la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello che aveva attribuito all’INPGI l’onere della prova della subordinazione del praticantato svolto da un giornalista presso la Edisud Spa (editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno), così come emergente dagli atti processuali. La Società peraltro aveva ammesso, in sede di ricorso, l’inserimento del giornalista nell’organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno e aveva riconosciuto lo svolgimento di un’attività svolta in esclusiva, coordinata e sottoposta al controllo di un capo servizio, tenuto a curarne l’apprendimento professionale.

INCENTIVAZIONE ALL’ESODO E SOMME CORRISPOSTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO-RETRIBUZIONE IMPONIBILE (Corte di Cassazione, Lavoro, 12/5/2006, n. 11023)

L’indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto, non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento all’art. 12, L. 153/69 , in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Con la sentenza in esame la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado con cui veniva respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. editoriale Nuova Sardegna (quotidiano di informazione locale), e confermato l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati a seguito della cessazione del rapporto variamente qualificati dall’azienda come incentivazione all’esodo e a titolo risarcitorio di eventuali diritti traenti titolo dall’intercorso rapporto di lavoro. L’imponibilità contributiva di detti importi è stata rilevata sulla base della stretta connessione con l’intercorso rapporto di lavoro; la natura di incentivazione all’esodo è stata inoltre esclusa sulla base di tre elementi: il tenore letterale del verbale di conciliazione (facente espresso riferimento a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro) , la data del versamento (tre mesi dopo le dimissioni), l’assenza di prova scritta dell’accordo incentivante l’esodo.

RETRODATAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI: NATURA GIORNALISTICA DELL’ATTIVITÀ (Corte di Cassazione, Lavoro, 26/6/2004, n. 11944).

Una volta dimostrato il possesso dei requisiti dell’iscrizione del giornalista all’albo professionale e dell’applicazione al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico, l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione all’Inpgi può essere negato solo a seguito di “prova piena” che quel possesso risulti illegittimo. Questo è il principio di diritto pronunciato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nel giudizio proposto dall’Inpgi avverso la sentenza n. 1911/01 della Corte d’Appello di Roma con cui era stato negato l’obbligo di iscrizione e di contribuzione a detto Istituto con riferimento al rapporto di lavoro di un giornalista, dipendente del Comune di Vittoria, con qualifica ed incarico di addetto stampa. In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Inpgi, ha ritenuto che – nel vigore della disciplina di cui all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 503/92 – l’Inpgi risulta esonerato dalla prova – all’evidenza difficile (se non proprio impossibile) – circa la natura giornalistica della prestazione lavorativa, che può ragionevolmente presumersi in presenza dei requisiti prospettati (iscrizione del lavoratore all’albo professionale, appunto, e soggezione del rapporto al contratto giornalistico).

INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI DECORRE DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DEL TIROCINIO (Corte di Cassazione, Lavoro, 3/10/2007, n. 20735).

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine agli effetti sul piano contributivo dell’iscrizione al Registro dei praticanti con effetto retrodatato, ha affermato che,ex art 3 del DPR n 384/1993, l’iscrizione nel Registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore o accertata dal competente Ordine dei Giornalisti. E’ dunque principio incontestabile per la Cassazione che, ove un lavoratore subordinato che di fatto svolge mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga iscritto con effetto retroattivo nell’apposito albo dal Consiglio dell’Ordine, la “retrodatazione” opera non solo sul piano pubblicistico (per l’accesso all’esame da professionista) ma anche sul piano del rapporto assicurativo-previdenziale. Richiamando infatti precedenti sul punto (Cass. n. 7020/2000), la Corte ribadisce che – nei casi di retrodatazione – nel rapporto assicurativo all’INPS si sostituisce l’INPGI. In tema di “sanzioni civili” viene poi confermato il principio già enunciato dalla stessa sezione (Cass. n. 11023/06) secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge per l’Inps non si applica automaticamente all’Inpgi, stante il regime di autonomia conseguente alla privatizzazione. Quanto alla “buona fede” e all’effetto liberatorio (anche con riferimento alle sanzioni) conseguente al pagamento dei contributi ad altro ente, la questione, già risolta positivamente per l’Inpgi dai Giudici di merito, viene affrontata dalla Cassazione negando –in caso di retrodatazione– la sussistenza di ”errore scusabile” nell’individuazione dell’ente previdenziale, non potendo il datore ignorare il contenuto dell’attività lavorativa del proprio dipendente.

E’ ATTENUATO IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (Tribunale di Roma, Lavoro, 25/5/2007, n. 10283).

Il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico è attenuato in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione. Fondamentale diventa l’aspetto relativo all’inserimento continuativo ed organico dell’opera professionale nell’organizzazione unitaria dell’impresa editoriale; talchè non può escludersi in astratto la subordinazione neanche in un rapporto di lavoro giornalistico svolto saltuariamente, con ampia autonomia e malgrado la propria collaborazione in altri quotidiani e riviste. Muovendo da tale principio giurisprudenziale e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Eurotelevision Spa (emittente televisiva del Lazio), riconoscendo la natura subordinata (e quindi l’obbligo di contribuzione all’Inpgi) dell’attività lavorativa di cinque giornalisti. La continuità dell’impegno lavorativo, la disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile redazionale, l’inserimento organico delle prestazioni rese nell’attività dell’impresa sono gli elementi che hanno consentito al Giudice di ritenere, nella specie, provata la natura subordinata dell’attività svolta.

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA-REQUISITI E ONERE DELLA PROVA (Tribunale di Roma, Lavoro, 3/7/2007, n. 12890).

In sede di opposizione a cartella esattoriale proposta dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma è stato ritenuto che, sussistendo lo status professionale, in presenza di una domanda di iscrizione del giornalista alla Gestione Separata INPGI, proprio per lo svolgimento d’attività giornalistica in forma autonoma ed in presenza di una generica produzione di reddito da lavoro autonomo, è onere dello stesso giornalista (che voglia disconoscere l’obbligo contributivo verso detta Gestione) provare che il suddetto reddito non è riconducibile all’attività giornalistica, bensì ad altra attività. Mancando la prova –come nella specie- circa la diversa natura (non giornalistica) dell’attività svolta, è accertata la sussistenza del credito contributivo fatto valere dalla Gestione Separata INPGI.

GESTIONE SEPARATA: LA SUBORDINAZIONE NON SI ACCERTA IN SEDE DI OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE (Tribunale di Verona, Lavoro, 17/5/2007, n. 1889.

In sede di opposizione a cartella esattoriale (avente ad oggetto contributi e sanzioni dovuti dal giornalista verso la Gestione Separata Inpgi), il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall’Istituto ed ha respinto la tesi difensiva del giornalista volta a negare l’obbligo contributivo verso detta Gestione deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile in sede di giudizio di opposizione a cartella esattoriale – e quindi in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro – la domanda di accertamento della natura (subordinata) del rapporto di lavoro da cui è derivato il reddito assoggettato a contribuzione. Il Tribunale, dunque, ha condiviso la tesi dell’Inpgi, secondo cui l’accertamento in ordine alla natura del rapporto di lavoro non può che essere oggetto di giudizio autonomo che il lavoratore dovrà proporre nei confronti del datore di lavoro. È stata altresì respinta l’eccezione di prescrizione del credito contributivo; prescrizione che il Tribunale ha ritenuto essere stata tempestivamente e validamente interrotta dall’Istituto nel corso del quinquennio, mediante le rituali lettere raccomandate di richiesta di pagamento dei contributi.

GESTIONE SEPARATA: REQUISITI PER INSORGENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO (Tribunale di Vasto, Lavoro, 26/1/2007, n. 8).

L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inpgi discende – secondo le leggi istitutive di detta Gestione – dal mero svolgimento di attività giornalistica libero-professionale, sia pur contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente. Con tale motivazione, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Vasto ha respinto la domanda di una giornalista volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata INPGI sostenendo di non aver svolto, negli anni 1996 e 1997, attività di lavoro giornalistico e comunque deducendo la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale – accertato lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico in forma autonoma e l’iscrizione all’Albo dei Pubblicisti – ha ritenuto, dunque, la giornalista tenuta ad adempiere al versamento dei contributi in favore della Gestione Separata INPGI in relazione al reddito così prodotto. Il Giudice ha ritenuto, altresì, infondata l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che l’Istituto ha validamente interrotto, nel quinquennio, il decorso del termine prescrizionale. Sentenza depositata il 26/01/2007

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – OBBLIGO DI VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA (Tribunale di Roma, Lavoro, 10/4/2006, n. 7353).

Con opposizione a cartella esattoriale il giornalista invocava l’intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 1996 e 1997 e la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi prodotti in quegli anni, in quanto riferiti a lavoro occasionale. La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere l’opposizione, ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione dalle diffide di pagamento trasmesse al debitore (a cui è stato riconosciuto valore di atto interruttivo di prescrizione e costituzione in mora); diffide che, peraltro, sono state ritenute tempestive in quanto inviate nella piena vigenza del termine prescrizionale. La decorrenza del termine prescrizionale è da ascriversi infatti – ai sensi dell’art. 2948 c.c. – alla data di scadenza del pagamento dei contributi (che per l’anno 1996, era stata fissata al 2000). Il Tribunale ha ritenuto, poi, che l’occasionalità dell’attività svolta e la produzione di reddito trascurabile non sono elementi che escludono l’obbligo di contribuzione verso la Gestione Separata Inpgi. Motiva il Giudice che le norme istitutive della gestione che assicura gli autonomi all’Inpgi – a differenza di quelle riguardanti la corrispondente gestione all’Inps – prevedono che l’obbligo di iscrizione (e di contribuzione) scatta in ogni caso in presenza di attività giornalistica in forma autonoma e di contemporanea iscrizione all’Albo professionale (o al Registro).

GIORNALISMO INTERNET – SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – REDATTORE ON-LINE (Tribunale di Roma, Lavoro, 17/3/2007, n. 5203).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Uomini & Affari s.r.l. (esercente attività di comunicazione su WEB attraverso la realizzazione del quotidiano on-line “Affari Italiani” e come “service” per la testata giornalistica “Mediaset on-line” (ora TG-COM) e per altri siti), ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nell’ambito dell’informazione on-line. Ha motivato, infatti, il Giudice che la consacrazione legislativa della natura editoriale del prodotto elettronico (intervenuta con legge 7.3.2001, n. 62) non toglie che anche in relazione al periodo precedente l’attività dei redattori dei giornali elettronici possa essere qualificata come giornalistica, ove rispondente ai consolidati canoni enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: creatività, intellettualità, funzione informativa e critica, utilizzazione dei mass-media, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito, anche sotto forma di regolazione del flusso di notizie. Sicchè, la previsione contrattuale del redattore on-line, adeguata all’affermazione di nuove tecniche di diffusione delle informazioni, appare meramente specificativa delle peculiari modalità operative di una figura professionale già originariamente ascrivibile all’ampia ed aperta definizione normativa del giornalista.

GIORNALISMO SU INTERNET: L’OMESSA REGISTRAZIONE DI TESTATA NON ESCLUDE LA NATURA GIORNALISTICA DELL’ATTIVITÀ (Corte d’Appello di Roma, Lavoro, 12/4/2006, n. 7558).

Ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell’attività, non assume rilievo la circostanza che la Caltanet S.p.a. non abbia un suo giornale, sia pure elettronico, e che non vi sia una testata con tale nome. Fatta tale premessa, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, riesaminando le prove assunte in primo grado, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la natura giornalistica dell’informazione resa dal portale di proprietà di Caltanet S.p.a. e dell’attività svolta da una giornalista assunta per la realizzazione della pagina web “Ultime Notizie”. E’ stato ritenuto corretto l’accertamento della natura giornalistica dell’attività svolta dalla dipendente perché caratterizzata dalla mediazione della notizia (elaborata sotto il controllo del capo redattore) ed il pubblico, sia pure nei limiti del tipo di informazione, evidentemente sintetica, richiesta da un portale internet. Ugualmente condivisibile è stata anche ritenuta la riconducibilità delle mansioni espletate dalla giornalista alla qualifica di redattore che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per il requisito della quotidianità della prestazione, in contrapposizione con la mera continuità propria della figura del collaboratore fisso.

GIORNALISMO SU INTERNET: IL PORTALE ON-LINE E’ MEZZO DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE PARI AL CARTACEO (Tribunale di Roma, Lavoro, 14/9/2004, n.15389).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line “Caltanet.it” con riguardo alla informazione contenuta nei canali telematici del “portale”. Ha motivato, infatti, il Giudice che il formato elettronico e non cartaceo degli elaborati non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro giornalistico. Il “portale” on-line non è altro che uno strumento ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l’altro, delle notizie, nell’evoluzione di una professione che, seppure esercitata con mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente la stessa. L’attività giornalistica svolta per un giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cartacea; differenze relative al mezzo di distribuzione o diffusione, che non provano l’attività stessa delle sue caratteristiche essenziali. Secondo giurisprudenza consolidata – infatti – gli elementi fondamentali che contraddistinguono l’attività giornalistica sono: la raccolta, il commento e la elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione, con qualunque mezzo avvenga la diffusione.

GIORNALISMO SU INTERNET – SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI (Tribunale di Roma, Lavoro, 19/5/2006, n. 10021).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere tutte le eccezioni mosse dalla Kataweb News s.r.l., il cui oggetto sociale è la produzione e distribuzione di editoriali e multimediali, ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel “portale” on-line Kataweb con riguardo alla redazione di videonews. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella fattispecie (atipica rispetto ai tradizionali strumenti e mezzi di diffusione della notizia), sussiste l’espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, mediazione tra notizia e prodotto finito. Sentenza depositata il 19/05/06

ISCRIZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO AL REGISTRO DEI PRATICANTI – EFFICACIA ERGA OMNES (Tribunale di Roma, Lavoro, 17/2/2007, n. 3100).

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Domenico Sanfilippo Editore Spa, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento all’attività svolta da un giornalista retrodatato. In merito alla natura del provvedimento del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti di iscrizione all’albo, da cui scaturisce l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Inpgi, rileva il Tribunale che l’atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno “status” professionale assoluto ed efficace “erga omnes”. D’altro canto – si legge in sentenza – l’accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell’ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall’art. 43 D.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell’effettiva pratica, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 115/1965.

NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO – REQUISITI (Tribunale di Roma, Lavoro, 31/1/2007, n. 1870).

Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale attività, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza dell’orario di lavoro) si desume che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia. Così motivando la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Editoriale Srl (editrice de Il Corriere di Como), ed ha confermato l’obbligo contributivo per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, per il quale è risultato provato che aveva prestato attività lavorativa nell’interesse della Società, mettendo a disposizione in modo continuativo ed esclusivo le energie lavorative, provvedendo a raccogliere notizie e realizzare servizi ed articoli nel rispetto dei termini e delle esigenze informative fissati dal datore di lavoro, svolgendo le mansioni assegnate, garantendo all’editore una costante presenza nei locali aziendali, assicurando una continua copertura informativa. E’ risultato provato, inoltre, che il giornalista era assoggettato al potere direttivo, di coordinamento e disciplinare dei soggetti gerarchicamente a lui sovraordinati.

RETRODATAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI GIORNALISTI – PUBBLICISTA PART-TIME (Tribunale di Roma, Lavoro, 27/1/2007, n. 1571)

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finegil Ed.le rilevando, nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la sussistenza della natura subordinata dell’attività svolta e dello status di praticante di un giornalista con impegno part-time. In merito all’efficacia del provvedimento di iscrizione retroattiva del giornalista al registro dei praticanti, il Tribunale, richiamando la normativa di legge (art. 10 DPR 212/72, art. 3 DPR 384/93), ha ribadito il potere surrogatorio del Consiglio dell’Ordine ogniqualvolta vi sia un omissione ingiustificata del direttore responsabile a rilasciare la dichiarazione di avvenuta pratica. La ratio delle norme – si legge in sentenza – è, infatti, quella di rimuovere ostacoli e discriminazioni all’accesso alla professione giornalistica, assicurando al praticantato “di fatto” i medesimi effetti di quello formalmente iniziato. A ciò consegue che, come retroagisce alla data di effettivo inizio del tirocinio, l’iscrizione nel relativo registro quando vi sia formale dichiarazione del direttore, parimenti retroagisce quando viene accertata del competente consiglio dell’ordine.

COLLABORATORE FISSO: PRESUPPOSTI E DIFFERENZE CON LA FIGURA DEL REDATTORE (Tribunale di Roma, Lavoro, 17/11/2006, n. 19981).

I tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell’attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall’osservanza di un orario di lavoro. Pertanto, il rapporto di collaborazione fissa, non richiede l’impegno di un’attività quotidiana con l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio. Sulla base di tali principi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Nuova Editrice Toscana s.r.l., editrice della testata “Metropoli”, ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’Ente riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella specie sussiste la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, requisiti che connotano la collaborazione fissa.

CHI E’ COLLABORATORE FISSO SECONDO LA CASSAZIONE (Corte di Cassazione, Lavoro, 9/9/2004, n. 18167)

Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. La Corte ha affermato che deve ritenersi collaboratore fisso, colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.

ART. 2 CNLG: QUANDO UN GIORNALISTA E’ INQUADRABILE COME COLLBORATORE FISSO (Tribunale di Roma, Lavoro, 12/9/2006, n. 15702).

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Italia Oggi Editori Erinne spa (editrice della testata Italia Oggi), ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo – a seguito di istruttoria – la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha affermato il Giudice che il giornalista – pur non presente in redazione quotidianamente ma continuativamente a disposizione dell’editore per la copertura informativa di un determinato settore – assume la posizione di collaboratore fisso, quando: – vi sia “continuità di prestazione” (e cioè garantisca, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza); – sussista il “vincolo di dipendenza” (ravvisabile nell’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l’altra, in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli); – sia affidata la “responsabilità di un servizio” (con conseguente ‘impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche). Sentenza depositata il 12/09/06

SUBORDINAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO: NOMEM IURIS E CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO DI LAVORO (Tribunale di Roma, Lavoro, 26/10/2006, n. 18514).

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti espressa nel contratto ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa determinante il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto. Muovendo da tale principio giurisprudenziale, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società ECOMONDPRESS COM a r.l. (editrice laziale della rivista specializzata in materia cinematografica Acting News) ed ha riconosciuto l’obbligazione contributiva in favore dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista pubblicista regolata formalmente da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Giudice ha ritenuto provata la subordinazione stante la continuità ed esclusività dell’apporto lavorativo, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale (tale dovendosi intendere l’affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del giornalista) e l’assoggettamento al potere di coordinamento dei soggetti sovraordinati. L’esercizio di siffatto potere è stato dal Giudice valutato in relazione alla specificità dell’incarico conferito, ritenendo che in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali ed in controlli sulle modalità esecutive dell’attività lavorativa.

INPGI-EDIZIONI CONDE’ NAST SPA (Tribunale di Roma, Lavoro, 26/10/2006, n. 18580)

In occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, l’indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento al dettato dell’art. 12, comma primo, L. 153/69 (come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 314/97 ), in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile – al di là del rapporto di stretta corrispettività – tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Così motivando la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. Conde.nast (editrice di n. 13 periodici tematici), confermando l’obbligo contributivo della società in merito agli importi erogati a giornalisti dipendenti in occasione della cessazione del rapporto, ancorché qualificati dall’azienda rispettivamente come risarcimento indennità di preavviso e incentivazione all’esodo. Le somme titolate “risarcimento indennità di preavviso” sono state ritenute assoggettabili a contribuzione stante l’inesistenza del danno e, conseguentemente, di obblighi risarcitori in capo alla società; le somme inoltre sono risultate in connessione con l’intercorso rapporto di lavoro e non rientranti in una delle voci tassativamente escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 L. 153/69. E’ stata, inoltre, negata la natura di incentivazione all’esodo delle ulteriori somme erogate in sede transattiva in considerazione dell’avvenuta corresponsione delle stesse successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e dell’espresso riferimento, nell’atto transattivo, a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro.

ONERE DI PROVARE LA SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PRATICANTE (Corte di Cassazione, Lavoro, 18/9/2006, n. 20080).

Non è l’INPGI, estraneo al rapporto di lavoro, a dover provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’Editore, quanto quest’ultimo a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante “tout court” impegnato in attività giornalistica. Con la sentenza in esame la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello che aveva attribuito all’INPGI l’onere della prova della subordinazione del praticantato svolto da un giornalista presso la Edisud Spa (editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno), così come emergente dagli atti processuali. La Società peraltro aveva ammesso, in sede di ricorso, l’inserimento del giornalista nell’organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno e aveva riconosciuto lo svolgimento di un’attività svolta in esclusiva, coordinata e sottoposta al controllo di un capo servizio, tenuto a curarne l’apprendimento professionale.

SUBORDINAZIONE: IRRILEVANZA DEL NOMEM IURIS E DEL SISTEMA DI RETRIBUZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO (Tribunale di Roma, Lavoro, 20/6/2006, n. 12604).

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la natura subordinata deve essere accertata alla luce della sua concreta attuazione e del tutto secondario è il peso che, nella relativa indagine, può essere attribuito ad elementi come “il sistema di retribuzione” o il c.d. “nomen iuris”. Con la sentenza in esame, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla EDIPI Srl (editrice lombarda di periodici di settore, quali Assicura, AziendaBanca, Pubblica e Managment della Sanità) ed ha riconosciuto l’obbligo contributivo della Società nei confronti dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, le cui modalità di svolgimento della prestazione risultavano incompatibili con il regime di autonomia proprio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti. Il Giudice, nella specie, ha ritenuto sussistente la subordinazione sulla base di una pluralità di elementi sintomatici quali la continuità e l’esclusività nello svolgimento delle mansioni, lo stabile inserimento del giornalista nell’assetto organizzativo aziendale, l’assoggettamento della sua attività ai tempi ed alle esigenze redazionali ed il pieno utilizzo delle strutture aziendali.

RETRODATAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI GIORNALISTI – PUBBLICISTA REDATTORE (Tribunale di Roma, Lavoro, 9/12/2003, n. 26110).

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di un giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto le eccezioni mosse dalla Poligrafici Ed.le Spa, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi per l’attività lavorativa oggetto dei contratti a termine con cui l’azienda predetta aveva assunto il giornalista presso le redazioni del quotidiano “La Nazione”. La prima contestazione ha riguardato il provvedimento di retrodatazione dell’ iscrizione al Registro dei praticanti emesso, in favore del giornalista, dal competente Consiglio dell’Ordine. Il Giudice ha ritenuto che la mancata specifica contestazione da parte dell’editore circa la natura subordinata e giornalistica delle mansioni svolte dal lavoratore, rende tale eccezione infondata e quindi inaccoglibile. In assenza, dunque, di precisa contestazione (e prova) in ordine alla natura giornalistica dell’attività svolta dal “retrodatato”, va riconosciuta la piena equiparazione della formale iscrizione nel registro dei praticanti all’accertamento dell’esercizio di fatto della pratica giornalistica eseguito dall’Ordine. Il Giudice ha, poi, escluso l’applicabilità al caso di specie la disciplina di cui al comma 20, art. 116, L. 388/00 ritenendo non invocabile la buona fede atteso che la reale natura delle mansioni svolte dal giornalista era ben nota al datore di lavoro e, di conseguenza, il regime assicurativo obbligatorio. Sentenza depositata il 09/12/2003.

LA FIGURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE SECONDO LA CASSAZIONE (Corte di Cassazione, Lavoro, 9/7/2001, n. 9307).

In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale,la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicchè è dirigente, ai sensi dell’art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall’assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l’attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all’editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d’assunzione, l’editore si fosse riservato il controllo dell’indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale.

RETRODATAZIONE: IL RAPPORTO “NULLO” PRODUCE EFFETTI SUL PIANO RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO (Corte di Cassazione, Lavoro, 27/5/2000, n. 7020).

Presupposto indefettibile per rivendicare validamente lo “status” professionale di giornalista è l’iscrizione al relativo albo, secondo quanto previsto non solo nel Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico, ma anche nella disciplina di cui agli artt. 29 e 45 DPR 115/65. Peraltro, attività e mansioni giornalistiche possono essere espletate anche in assenza dello status di giornalista professionista, poiché tale mancanza non può intaccare la reale natura del rapporto e, conseguentemente, il diritto del dipendente a percepire le prestazioni corrispondenti alle mansioni svolte. In tali ipotesi, il contratto, ancorché nullo per violazione della legge n. 69/63 (Legge Professionale) è in ogni caso produttivo di effetti – ai sensi dell’art. 2126 c.c. – per il tempo della sua esecuzione (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell’oggetto). Enunciando detto principio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella pronuncia in questione, ha cassato la sentenza di secondo grado che, in un giudizio tra un praticante retrodatato e La Repubblica, aveva escluso l’effetto retroattivo della delibera di iscrizione d’ufficio al Registro dei Praticanti. In presenza della delibera di iscrizione (ancorchè retrodatata) al Registro dei Praticanti – aggiunge la Suprema Corte – e una volta accertata la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro, è dovuto non solo il trattamento economico, ma anche quello assicurativo – previdenziale. Sentenza depositata in cancelleria in data 27/05/2000.

EFFETTI DELL’ISCRIZIONE D’UFFICIO DEL GIORNALISTA “DI FATTO” AL REGISTRO PRATICANTI (Corte di Cassazione, 1^ Sezione Civile, 10/5/2000, n. 5936).

È valida l’iscrizione, con effetto retroattivo, di un giornalista di fatto nel Registro dei Praticanti operata d’ufficio dal competente Consiglio dell’Ordine. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha riaffermato il principio secondo il quale, nei casi in cui, come quello di specie, sia rinvenibile lo svolgimento “di fatto” del tirocinio giornalistico, e cioè in assenza della comunicazione di inizio pratica effettuata dal direttore della testata, il periodo di praticantato deve ritenersi utilmente svolto ai fini previsti dalla legge professionale (e specificamente ai fini dell’ammissione all’esame da professionista) nonostante l’assenza della previa formale iscrizione nel relativo Registro, qualora l’avvenuto svolgimento della pratica sia stato accertato a posteriori da parte degli organi dell’Ordine nell’esercizio dei suoi poteri sostitutivi (art. 46, comma 2, DPR 115/65) a fronte dell’inerzia del datore di lavoro. Aggiunge la Corte che nel caso di “praticantato di fatto”, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Ordine professionale, che si risolve in un provvedimento costitutivo di status, comprende necessariamente una decisione discrezionale volta ad adeguare la situazione di fatto alla disciplina giuridica del praticantato giornalistico ed a parificare, nei limiti del possibile, la condizione giuridica del “praticante di fatto” a quella del “normale” praticante. Sentenza depositata il 10/05/2000.

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