Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il Ministero del Lavoro, della salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’art.23 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008. In particolare, la circolare interviene su: – durata del contratto; – trasformazione anticipata del rapporto; – formazione esclusivamente aziendale; – formazione e responsabilità del datore di lavoro; – sotto-inquadramento e profili retributivi; – cumulabilità dei rapporti di apprendistato. Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente: a) la comunicazione all’amministrazione dei dati dell’apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione; b) le informazioni da dare alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione all’ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica; c) la visita sanitaria prima dell’assunzione come apprendista. Il contratto di apprendistato professionalizzante, introdotto con decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, prevede che in tutti i settori di attività possano essere assunti i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.