L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, relatori i Commissari Giancarlo Innocenzi e Michele Lauria, ha approvato il Regolamento che definisce le procedure per l’assegnazione, da parte del Ministero delle Comunicazioni, dei diritti d’uso delle frequenze nella banda a 3,5 GHz’, per le tecnologie di accesso radio a larga banda (Broadband Wireless Access), tra cui il WiMax .
Il Regolamento ha l’obiettivo di consentire l’attribuzione, in maniera efficiente, delle frequenze, contemperando sia le esigenze di sviluppo della concorrenza, sia quelle di disponibilità della banda larga nelle zone non coperte dal servizio.
Il Regolamento prevede l’attribuzione di 3 diritti d’uso per ciascuna area geografica pari ad almeno 2×21 MHz. Al fine di promuovere condizioni di effettiva concorrenza nella fornitura di accesso via radio, uno dei diritti d’uso sarà riservato agli operatori “new comers” che non dispongono di ulteriori risorse frequenziali che consentono la fornitura di servizi comparabili a quelli BWA.
Ciascun’area geografica dei primi due lotti di gara potrà essere formata da un minimo di due Regioni ad un massimo di 4.
Il terzo lotto riservato ai nuovi entranti avrà una base geografica regionale al fine di promuovere un’offerta di servizi mirata alle esigenze locali.
La durata dei diritti d’uso delle frequenze sarà di 15 anni rinnovabili.
L’assegnazione delle frequenze avverrà sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull’importo offerto anche attraverso un sistema di rilanci multipli. Nel bando di gara il Ministero definirà l’importo minimo d’asta per ciascuna area geografica e ciascun blocco di frequenze. Per tutti e tre i lotti sarà possibile presentare un’offerta per più aree geografiche fino alla dimensione nazionale. Sono previste condizioni di ammissione delle domande su criteri di idoneità tecnica e commerciale che saranno specificati nel bando di gara.
Il Regolamento stabilisce inoltre obblighi minimi di copertura da raggiungere entro 30 mesi dal rilascio dei diritti d’uso. Sono stati altresì previsti obblighi di effettivo utilizzo delle frequenze, entro 30 mesi dal rilascio, al fine di evitare un’azione di “foreclosure” da parte degli operatori che dovessero aggiudicarsi i diritti d’uso.
Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica non sono stabilite limitazioni sui servizi finali. Infine, in linea con gli orientamenti comunitari, il Regolamento individua le condizioni per l’utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze attribuite.