L’Agcom torna sui suoi passi: nessun blocco dei siti web, ma rimozione selettiva dei contenuti pirata

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accusa il colpo del popolo rivoltoso del web: dopo la manifestazione della “Notte della Rete” in protesta contro la delibera, l’Autorità decide di limare il regolamento sul diritto d’autore.

Il blocco dei siti internet, previsto nella bozza di delibera proposta dall’Agcom, lascia il posto alla richiesta di rimozione selettiva dei contenuti protetti dal diritto d’autore: le critiche e i commenti accesi della Notte della Rete hanno convinto l’Autorità a ridimensionare la strategia di intervento sui contenuti lesivi del diritto d’autore. La bozza definitiva, approvata ieri giovedì 7 luglio, disegna uno schema a tutela del diritto d’autore on line, attraverso un iter più morbido e soprattutto in linea alle richieste provocatorie di politici, blogger, imprenditori, giornalisti e artisti, che investono nella rete denaro, proprietà intellettuale ed interessi, i quali non possono e non devono essere rimossi tout court dal web ad opera della mano di un’autorità non giudiziaria, quale è l’Agcom. La strenua difesa della democrazia di pensiero ha giocato bene le sue carte, plasmando l’intervento dell’Autorità, alla luce soprattutto del rapporto di proporzionalità e competenza tra l’intervento amministrativo e quello giudiziario. I siti internet, quindi, immuni dal blocco amministrativo, sono soggetti alla sola rimozione selettiva: il proprietario del contenuto lesivo richiede al gestore del sito di rimuoverlo entro quattro giorni, al seguito dei quali, in caso di mancata rimozione, ci si può rivolgere all’Agcom. Il soggetto legittimato ad avviare il procedimento amministrativo non è unicamente il proprietario del sito, bensì anche il gestore, il quale può opporsi se ritiene la rimozione ingiusta. Dall’avvio della procedura decorrono dieci giorni di contraddittorio, al termine dei quali l’Autorità, nei termine prorogabile di venti giorni, può ordinare la rimozione selettiva oppure il ripristino del contenuto. La strada amministrativa è alternativa, e non sostitutiva, del procedimento giudiziario: se una delle parti ricorre davanti al giudice, l’iter amministrativo si blocca, e inoltre, i provvedimenti dell’Agcom potranno essere impugnati davanti al Tar del Lazio. Il regolamento così ridimensionato è sottoposto alla consultazione pubblica di 60 giorni (decorrenti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), durata maggiorata rispetto ai 15 previsti originariamente. È palese la volontà dell’Autorità di ascoltare il popolo del web, difendere il diritto d’autore senza soffocare la libertà della rete, e salvaguardare l’offerta legale dei contenuti: nessun provvedimento, infatti, può toccare i siti con finalità commerciale, che esercitano diritto di cronaca e di critica o che si servono prodotti didattici e scientifici. (C.S. per NL)

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