Avviata, con la delibera n. 448/08/CONS, una consultazione pubblica in vista dell’approvazione del provvedimento.
Avranno tempo sino ai primi di ottobre di quest’anno coloro che intendono partecipare alla consultazione pubblica indetta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sullo schema di regolamento allegato alla delibera 448/08/CONS ed afferente agli obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti. Come è noto, la disciplina in materia di tutela della produzione audiovisiva europea era stata introdotta dalla legge n. 122/1998 e poi trasfusa negli artt. 6 e 44 del D.L.vo n. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione), come modificati dalle leggi n. 244/2007 e n. 31/2008. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dei predetti artt. 6 e 44 del Testo Unico della Radiotelevisione, nasce dalla necessità di sostituire il regolamento vigente in materia, approvato con delibera Agcom n. 9/99, anche in ragione delle modificazioni tecnologiche e di mercato nel frattempo intervenute. Analizzando in sintesi il documento su cui l’Autorità intende acquisire valutazioni, esso individua, innanzitutto, gli obblighi posti in capo alle emittenti ed ai fornitori di contenuti televisivi privati operanti in ambito nazionale, nonché ai fornitori di programmi in pay-per-view, con riferimento alle quote di emissione e di investimento da destinare alle opere europee ed alle opere di produttori indipendenti (specificando, tra l’altro, con riguardo a questi ultimi, le modalità di attuazione del criterio della destinazione del 90% della propria produzione ad un solo soggetto per un periodo di tre anni). In merito alle quote di emissione, lo schema di regolamento prevede, tra l’altro, che le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi privati operanti in ambito nazionale riservino ad opere europee più della metà delle ore di programmazione, dalle quali va escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, giochi televisivi, notiziari, pubblicità, servizi di teletext, dibattiti e televendite. Di tale quota di riserva, almeno il 6% deve essere riservato alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori (opere cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione) ed il 20% alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti. E’ altresì previsto che i predetti soggetti ed i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservino annualmente almeno il 10% del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni. Di questa percentuale, almeno il 20% dovrà essere destinata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, decorsi 12 mesi dall’emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – Comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali, con cui verranno definiti i criteri per la qualificazione di tali opere. Il regolamento richiede, inoltre, che le suddette ultime quote debbano comprendere pure le trasmissioni per i minori come sopra definite. Quanto alla fascia oraria di maggiore ascolto, essa viene individuata nell’orario di programmazione compreso tra le ore 19,30 e le ore 23,30, anche se è consentito agli editori di canali tematici, la cui fascia oraria di maggiore ascolto non coincida con quella sopra detta, di comunicare all’Agcom“la fascia oraria di maggior ascolto relativa al proprio target di utenza”, adeguatamente comprovata dagli indici di ascolto.(art. 2, c. 2). Con riferimento, poi, agli obblighi di investimento, lo schema di regolamento prevede, tra l’altro, che le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana riservino una quota non inferiore al 10% dei propri introiti netti annui (ricavati da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo) al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Di tale quota, almeno il 30% deve essere destinata, da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti e di programmi in chiaro, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; mentre, le emittenti ed i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento hanno l’obbligo di destinare non meno del 35% della medesima quota alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al loro genere di prevalente emissione. Nello schema di regolamento vengono anche definiti i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di diffusione e di investimento, che i suddetti soggetti possono presentare, sussistendo le condizioni previste dall’art. 6, secondo periodo, del D.L.vo n. 177/2008 e s.m.i., e richiamate all’art. 8 del medesimo schema. In particolare, la domanda di deroga può essere avanzata dagli editori di canali tematici, oppure dai soggetti che non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio, o che siano in “possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’1 per cento”. Nell’accogliere la domanda di deroga, l’Agcom tiene conto di una serie di fattori quali “la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l’effettiva programmazione”, nonché “la tipologia dell’offerta in chiaro o a pagamento, l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma” (art. 8, c. 3).Si sottolinea, poi, la previsione, contenuta all’art. 5 dello schema, riguardante gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore. Questi sono tenuti a riservare “alla produzione o all’acquisto di opere europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al 5 per cento dei loro ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico nell’anno precedente”. Tale riserva dovrà essere raggiunta entro il terzo anno di approvazione del regolamento. Infine, l’Agcom definisce, all’art. 6, le opere cinematografiche di espressione originale italiana di successo (in applicazione dell’art. 44, c. 3, ottavo periodo del D.L.vo 177/2005), mentre all’art. 9 rinvia all’approvazione di un separato provvedimento per la determinazione delle modalità di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento. Si attende, adesso, che gli operatori del settore si esprimano in merito al testo dello schema di regolamento, rispondendo alla consultazione pubblica avviata dall’Agcom. (D.A. per NL)