L’Agcom avvia una consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di esercizio del diritto di cronaca radiofonica

I soggetti interessati avranno tempo sino al prossimo 1° giugno per presentare le proprie valutazioni ed osservazioni sullo schema di regolamento approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di esercizio del diritto di cronaca radiofonica. Come per la cronaca audiovisiva, per cui l’Agcom ha adottato lo schema di regolamento di cui alla Delibera n. 94/09/CONS, l’Autorità, in attuazione dell’art. 5, comma 4, del D.L.vo n. 9/2008, è appunto intervenuta, con la Delibera n. 95/09/CONS, al fine di regolamentare le modalità ed i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione, cioè delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo schema di regolamento approvato dall’Agcom e sottoposto a consultazione pubblica fa riferimento, esclusivamente, agli eventi delle competizioni disciplinate dal sopra detto D.L.vo n. 9/2008, non si applica all’esercizio della cronaca riguardante fatti non riconducibili all’evento sportivo e regolamenta anche i requisiti che gli operatori della comunicazione devono detenere per poter avere accesso agli impianti sportivi ed essere accreditati al loro interno. In merito ai limiti temporali dell’esercizio del diritto, che viene riconosciuto agli operatori nell’ambito di trasmissioni di contenuto informativo, nello schema è prevista una distinzione tra le competizioni calcistiche e quelle della pallacanestro. In sintesi, l’Agcom ha previsto che per le prime gli operatori della comunicazione possano disporre “complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara” (art. 4, c. 1). E’ precisato che le sei finestre non possano essere frazionate o cumulate e che solo gli operatori accreditati e presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, con un limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare. Nel caso, invece, di competizioni della pallacanestro, i soggetti di cui sopra possono disporre, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri, di due finestre informative di due minuti, una cioè per ognuno dei due tempi di gara. Come per gli operatori televisivi, anche per le emittenti e i fornitori di contenuti in ambito radiofonico è poi previsto il divieto di effettuare dallo stadio collegamenti con altri operatori della comunicazione (inclusi gli appartenenti al proprio gruppo o consorzio), per la trasmissione della cronaca. È altresì stabilito il divieto di inserire nelle radiocronache sponsorizzazioni, iniziative promo-pubblicitarie come quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie o ancora di cedere a terzi le stesse radiocronache e interviste. Quanto ai requisiti per accedere agli impianti sportivi, questi sono i medesimi di quelli previsti dalla Delibera 94/09/CONS per gli operatori della comunicazione operanti in ambito televisivo, e cioè essere iscritti al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione), avere una testata giornalistica registrata nei modi di legge ed essere autorizzati all’accesso dall’organizzatore della competizione, sulla base dei criteri fissati dall’art. 7 dello schema. Tra questi rientra la previsione secondo cui l’autorizzazione può essere rilasciata per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare”. Nello schema di regolamento è previsto che i soggetti autorizzati, che abbiano ottenuto l’accredito nei modi e per i soggetti indicati nel medesimo art. 7, non possono effettuare interviste prima che siano decorsi venti minuti dal termine delle gare. (D.A. per NL)

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