di Alessandra Delli Ponti
Gli impianti di videosorveglianza si stanno diffondendo a ritmo accelerato.
Tale fenomeno è facilmente spiegabile: i pubblici amministratori, i gestori di centri commerciali e di parcheggi, i privati hanno constatato come la installazione di questi impianti dia un contributo significativo alla riduzione della criminalità. Questo non solo perchè la video – sorveglianza con videoregistrazione può permettere di individuare gli autori di un fatto illecito, ma anche per il potente effetto dissuasivo o deterrente nei confronti di chi intende commettere un reato.
Spesso, però gli impianti di videosorveglianza vengono installati e gestiti senza rispettare le norme sulla tutela dei dati personali.
Ma le regole esistono. Le ha indicate lo stesso Garante della Privacy con un provvedimento generale del 29 aprile 2004. Tale documento raccoglie principi e adempimenti da rispettare nell’installazione di impianti di videosorveglianza.
Vediamo brevemente quali sono gli adempimenti richiesti.
Informativa e consenso
Chi installa sistemi di videosorveglianza è tenuto ad adempiere l’obbligo di informativa ex art. 13 del Codice della privacy.
Il Garante prevede la possibilità di una informativa sintetica utilizzando il facsimile fornito dal Garante e disponibile sul sito dello stesso.
Sul punto si precisa che vanno installate più cartelle in presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell’area e alle modalità di ripresa.
Si precisa, tuttavia, che il modello indicato può essere usato solo per le aree esterne. In caso di videosorveglianza in luoghi “chiusi” il modello va integrato con gli altri elementi indicati all’art. 13 del Codice con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione dei dati.
Il supporto dell’informativa:
deve essere collocato nei luoghi di ripresa o nelle sue immediate vicinanze
deve avere un formato chiaramente visibile
può inglobare un simbolo o una figura stilizzata di esplicita o immediata comprensione (simile, ad esempio, a quella prevista dal Garante).
I soggetti privati possono installare telecamere senza il consenso degli interessati (peraltro difficilmente acquisibile) quando chi intende rilevare le immagini persegue un interesse legittimo a fini di tutela di persone, beni rispetto a possibili aggressioni, furti, etc..
Verifica preliminare
Il Garante ha previsto l’obbligo di una verifica preventiva da parte dello stesso Garante in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegate e/o incrociate e/o confrontate con altri particolari dati personali come i dati biometrici, oppure con codici identificativi di carte elettroniche o dispositivi di identificazione della voce o in caso di c.d. videosorveglianza dinamico – preventiva. Tali trattamenti devono essere esplicitamente autorizzati dal Garante.
Naturalmente LA “SEMPLICE” E “USUALE” VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATA COME SISTEMA DI VIGILANZA NON RIENTRA TRA I CASI DI VERIFICA PRELIMINARE.
Nomina di responsabili e incaricati
Analogamente a qualsiasi altro trattamento il titolare è tenuto a nominare titolari e responsabili al trattamento dei dati e a prevedere idonee istruzioni in merito.
Misure di sicurezza
I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o difforme alle finalità di raccolta.
A tali trattamento trovano applicazione le misure minime previste dal Codice.
Inoltre il titolare che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall’installatore di una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità agli artt. 33-36 e 169, nonché allegato B (punto 25) del Codice della Privacy.
Modalità di conservazione dei dati
In applicazione al principio di proporzionalità l’eventuale conservazione dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario al raggiungimento della finalità perseguita.
La conservazione deve comunque essere limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione salvo speciali esigenze di conservazioni (ad es. in caso di festività) o nel caso si debba adire a una specifica richiesta investigativa.
Il termine di ventiquattro ore può essere prorogato – in ogni caso non oltre una settimana – in caso di peculiari esigenze tecniche o particolare rischiosità dell’attività svolta.
Documentazione
Il titolare è tenuto ad indicare le ragioni delle proprie scelte in merito all’utilizzo del sistema di videosorveglianza (in armonia ai principi indicati dal Garante) e particolarità dello stesso in un autonomo documento conservato in sede dallo stesso titolare che deve essere a disposizione in caso di ispezioni o esercizio di diritti degli interessati.
Si precisa, infine che l’attività di videosorveglianza deve in ogni caso rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Vanno in particolare osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi ovvero è richiesta per la sicurezza di lavoro (art. 4, Statuto dei lavoratori e art. 2 del D.lgs. 165/2001).
È inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi destinati esclusivamente ai lavoratori e non destinati ad attività lavorativa.
* * *
Recentemente il Garante è intervenuto in due interessanti casi.
Nel primo si trattava di telecamera installate da un privato in uno spogliatoio di una piscina (provvedimento Garante Privacy 8 marzo 2007).
In tale caso le telecamere erano installate negli spogliatoi della piscina e riprendevano indebitamente clienti e ospiti. I Carabinieri erano intervenuti a seguito della denuncia di un furto avvenuto all’interno degli spogliatoi ed avevano acquisito le videocassetta delle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza. Il sistema si avvaleva di due coppie di telecamere installate negli spogliatoi maschili e femminili della piscina, entrambe visibili. Dalle riprese è emerso che le telecamere, oltre a controllare la zona adibita a guardaroba, riprendevano direttamente le persone anche mentre si cambiavano. Nei pressi dei locali, alcuni cartelli riportavano soltanto una scarna informativa sull’uso di un sistema di videosorveglianza.
I carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento del Garante, il quale ha stabilito che il trattamento dei dati personali violava la riservatezza e la dignità delle persone in quanto, pur essendo lecito l’utilizzo della videosorveglianza per tutelarsi da eventuali danni o furti, non erano stati adottati accorgimenti tecnici volti ad evitare riprese di persone negli spogliatoi.
Il Garante ha quindi disposto il divieto di installare telecamere con queste modalità e ha bloccato il trattamento dei dati già raccolti ed eventualmente conservati.
Infine, il Garante ha prescritto alla società di rispettare le regole in materia di videosorveglianza disposte nel provvedimento generale sopra illustrato.
Nel secondo provvedimento il Garante è intervenuto nei confronti di un sistema di videosorveglianza installato da un comune (provvedimento garante privacy 4 ottobre 2007).
Nel caso esaminato un comune ha installato una serie di telecamere posizionate, oltre che per monitorare il traffico, anche per esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini, tutela del patrimonio e controllo di determinate aree.
In un primo momento il comune ha dichiarato che l’impianto era programmato in modo da non riprendere edifici privati ed era comunque in grado, di garantire la riservatezza delle persone, attraverso un sistema di mascheratura dinamica delle finestre, eventualmente riprese. Tuttavia dopo aver visionato alcune foto presentate dal ricorrente, l’Autorità ha disposto un sopralluogo dal quale è emerso che il tipo di telecamera installata (“Dome”) permette facilmente zoom e identificazione dei tratti somatici delle persone che vengono riprese. In altri termini pur non essendo posizionate in direzione delle abitazioni, il sistema consente a qualsiasi operatore, che abbia accesso diretto al server, di spostare le telecamere nelle diverse angolazioni e operare così un’intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati.
Valutati questi elementi, il Garante ha imposto al comune di adottare tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento generale ed ha stabilito che, per utilizzare lecitamente il sistema di videosorveglianza, il comune deve adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private. (Alessandra Delli Ponti per NL)