La vendita in multiproprietà di videocassette e DVD

La vendita in multiproprietà di videocassette e DVD non costituisce noleggio simulato.


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Articoli – Giurisprudenza
Tribunale Mantova 13.1.2006-La vendita in multiproprietà di videocassette e DVD

La vendita in multiproprietà di videocassette e DVD non costituisce noleggio simulato.

Lo ha sancito la sezione penale del Tribunale di Mantova con una sentenza che, benchè non proprio recentissima, non era pervenuta alla redazione del sito. La sua pubblicazione appare pertanto utile al completamento del repertorio giurisprudenziale ivi disponibile.

L’assunto viene elaborato dal Tribunale in relazione alla mancanza di previsione del regime della vendita in multiproprietà nel sistema delineato dall’art. 171 quinquies della L.633/1941 quale fattispecie equiparata al noleggio.

fonte: JurisLab

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione penale

In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luigi Fasanelli nella pubblica udienza del 13 gennaio 2006, con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del V.P.0., dott.ssa Maddalena Grassi, e del difensore dell’imputato avv. Andrea Giubertoni, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

omissis

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Alla luce degli esiti della istruttoria dibattimentale, l’imputato deve essere assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste e dal reato sub 2 perché il fatto non costituisce reato.

omissis

Peraltro, anche per le altre 33 videocassette rinvenute nel videobank :lettere b, c, d) va esclusa la responsabilità penale dell’imputato.
Il difensore del XXXXXX ha sostenuto (si veda anche memoria difensiva in atti, con allegate indagini difensive, e parere pro-veritate ) che tali videocassette, pur contenute nel videobank, non erano destinate al noleggio, ma erano vendute in multiproprietà (c.d. “plurivision system”) e che tale sistema di vendita è del tutto lecito e non costituisce affatto una forma contrattuale atipica appositamente studiata per eludere la normativa vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto di autore, così come affermato dall’accusa.
La tesi difensiva, sia pure limitatamente alle 13 videocassette con dicitura “piurivision system” (lett. d dell’elenco) può essere accolta.
Dalle indagini difensive svolte (si vedano dichiarazioni rese da ROSSI Paolo ed AGOSTI Andrea) è infatti emerso che nel videobank del XXXXXX, insieme ai prodotti in noleggio ve ne erano altri per i quali era possibile l’acquisto (con apposita tessera) di quote in multiproprietà e che tale sistema dì vendita era stato adeguatamente pubblicizzato dall’’imputato mediante l’affissione nel suo negozio di varie copie del relativo regolamento.
Con argomentazioni che questo giudice ritiene di potere condividere, nel parere pro-veritate rilasciato da uno studio legale di Roma e prodotto in atti, si afferma che tale sistema di vendita non costituisce un contratto con causa illecita (art. 1343 CC) ovvero un contratto in frode alla legge (art. 1344 CC), appositamente studiato per eludere la normativa vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto di autore.
In particolare, si rileva che nella legge 633/1941 (e successive modificazioni), dopo la norma (art. 171, lett. a) che punisce la condotta di chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio – o comunque in uso a qualsiasi titolo – originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, è stata inserita un’apposita norma, l’art. 171 quinquies, che indica quali fattispecie di vendita sono equiparate alla concessione in noleggio, ai fini delle disposizioni previste dalla L. 633/1941.
L’art. 171 quinquies parifica al noleggio la vendita con patto di riscatto e la vendita sotto condizione risolutiva, quando ricorrano determinate condizioni, ma non prevede affatto 1’equiparazione al noleggio della vendita multiproprietà.
Pertanto, per risolvere il problema dell’elusione del divieto di noleggio abusivo, il legislatore ha fatto ricorso ad una espressa previsione legislativa. parificando due tipi di vendita (in presenza di ben individuate circostanze) alla concessione in noleggio, o comunque in uso, dei supporti informatici prima indicati.
La vendita in multiproprietà, non prevista dalla norma appena citata tra le fattispecie equiparate al noleggio, realizza in capo al comproprietario il godimento esclusivo, sia pure per una durata predeterminata, del bene e la vendita della quota avviene a titolo definitivo ed irretrattabile, a differenza di quanto accade per le fattispecie equiparate alla concessione in noleggio che si caratterizzano per la loro precarietà.
In conclusione, l’estensione del precetto e delle conseguenti sanzioni penali ad altre ipotesi di vendita, diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 171 quinquies, sarebbe possibile soltanto mediante ulteriori interventi legislativi.
In assenza del suddetto intervento legislativo, considerare la vendita in multiproprietà un noleggio simulato e quindi equipararla al noleggio medesimo, comporterebbe l’applicazione di un’analogia in malam partem di una norma penale (l’art. 171 quingies L 633/1941) e, quindi, costituirebbe un’ evidente violazione del divieto (art. 14 delle preleggi) di applicazione del procedimento analogico in materia penale.
L’imputato va, inoltre, assolto dal reato sub 2 anche sotto un altro profilo e, stavolta, con riferimento a tutti i supporti informatici rinvenuti nel videobank, comprese le 20 videocassette con dicitura “noleggio vietato”, ma prive dell’altra dicitura “plurivision system” [lettere b) e c) dell’elenco che precede].
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerge dagli atti processuali, è pacifico che all’imputato è contestabile non già di avere noleggiato le videocassette in questione, ma solo di averle detenute a fini di noleggio.
Peraltro, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione che questo giudice ritiene di condividere, “Non integra il reato di cui all’art. 171 quater lett. a) legge n 633 del 1941 la detenzione di videocassette per il noleggio all’interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore, richiede, invece, l’effettivo compimento di tali atti. ” (Cass. pen. sez. 3, sent. n. 6339 del 18.02.2005).
In particolare, con la citata sentenza la Corte di Cassazione osserva che : “Non può … attribuirsi rilevanza penale ad una condotta – la detenzione sia pure a scopo di noleggio – non rientrante nella fattispecie tipica di cui all’ari. 171 quater, in quanto l’equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie contravvenzionale de qua, al noleggio della condotta di semplice detenzione, sia pure a fini di noleggio, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di legalità sancito dall’art. 1 cod. pen. e con quello del divieto di analogia in malam partem, dettato dall’art. 14 delle preleggi.
D’altra parte, laddove il legislatore ha voluto anticipare il momento consumativo del reato equiparando al noleggio o alla vendita la semplice deten:ione ai fini di noleggio o di vendita, lo ha espressamente previsto, come nel caso del previgente testo della lett. b) dell’art. 171 ter (che si riferiva appunto anche a chi detiene per gli usi anzidetti) o nel caso delle vigente testo delle lett. c) e d) dell’ari. 171 ter, che si riferisce espressamente a chi “detiene per la vendita o la distribuzione “.
Deve in conclusione ritenersi che la semplice detenzione a fini di noleggio di originali, copie, o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore non rientra nella fattispecie tipica di cui all’art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto la disposizione punisce il comportamento di chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo le dette opere”.
Pertanto, anche in questo caso, l’estensione del precetto dell’art. 171 quater, e delle conseguenti sanzioni penali, alla semplice detenzione ai fini di noleggio [estensione, invece, espressamente prevista per altre ipotesi disciplinate dall’art. 171 ter, lettere c) e d)], sarebbe possibile soltanto mediante ulteriori interventi legislativi: operando diversamente, si finirebbe per applicare un’analogia in malam partem (vietata) di una norma penale.
Va, infine, disposto, in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dai reati a lui ascritti, il dissequestro e la restituzione al medesimo del materiale in sequestro.

P.Q.M.

Visto l’art.530 c.p.p.

ASSOLVE

XXXXX dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste e dal reato sub 2) perché il fatto non costituisce reato.

ORDINA

Il dissequestro di quanto in sequestro e la sua restituzione all’imputato.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Mantova, 13 gennaio 2006.
IL GIUDICE
Dott. Luigi Fasanelli

Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito JURISLAB

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