La registrazione delle testate online in una ricerca di Franco Abruzzo

La questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico


da Franco Abruzzo.it

La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963

Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti.

Nel Roc soltanto gli editori

Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale” (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante “ogni altro mezzo di diffusione” che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:”Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/20 01. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

analisi di Franco Abruzzo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente universitario a contratto di “Diritto dell’informazione”.

INDICE

1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.

2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.

3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.

4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).

5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.

6. La legge 223/1990 ( o “legge Mammì”) modello per i giornali della rete.

7. L’informazione “spontanea”.

8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.

9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile

10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).

Appendice (norme di riferimento).

Giurisprudenza

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