da Franco Abruzzo.it
La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963
Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti.
Nel Roc soltanto gli editori
Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale” (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante “ogni altro mezzo di diffusione” che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:”Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/20 01. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
analisi di Franco Abruzzo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente universitario a contratto di “Diritto dell’informazione”.
INDICE
1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 ( o “legge Mammì”) modello per i giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).
Appendice (norme di riferimento).
Giurisprudenza