La Rai pretende dalle aziende, che hanno un videoregistratore o un computer, il pagamento del Canone Speciale RAI TV.
Nel merito dell’accaduto, RAI ha spedito nello scorso mese a molte aziende italiane una lettera con la quale, minacciando altrimenti sanzioni, chiede il pagamento del Canone Speciale RAI-TV, qualora esse detengano apparati riceventi. Invero, la richiesta della concessionaria pubblica per il servizio radiotelevisivo, prima facie, appare in contrasto con la Direttiva Comunitaria 1999/5/CE (nonché con le susseguenti Direttive), con l’art. 105 punto 2, comma b, del Decreto Legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazione elettroniche) e con la nota interpretativa del Capo Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con prot. 12991 del 22/02/2012 e pertanto potrebbe essere contestata per le motivazioni seguenti (già portate all’attenzione del MSE dalla European CB Federation, che ne ha richiesto l’intervento chiarificatore). Secondo l’ordinamento nazionale e sovranazionale, gli apparecchi riceventi non destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione sono di libero uso. Consegue che RAI per motivare la richiesta di un canone, ovvero per ritenere un qualsivoglia apparato “adattabile”, dovrebbe precisare che l’eventuale sintonizzatore non deve essere in grado di ricevere nient’altro che il servizio di radiodiffusione sonoro e/o televisivo. In caso contrario potrebbe essere eventualmente – e non è detto – “adattabile”, ma sarebbe comunque di libero uso. Considerata la definizione di apparato radioelettrico dell’art. 2, punto c, della Direttiva 1999/5/CE, il fatto che un qualsivoglia apparato sia munito di un sintonizzatore, non comporta che le norme europee consentano di ritenerlo un apparato radioelettrico, in quanto questa condizione, pur “essenziale”, non mette da sola “il prodotto” “in grado di comunicare .. mediante la ricezione di onde radio”, mancando altre sezioni fondamentali. Consegue che RAI per avere titolo per richiedere il canone e per ritenere un qualsivoglia apparato “adattabile”, dovrebbe precisare che il sintonizzatore, di cui un qualsivoglia apparato è eventualmente munito, non solo non deve essere in grado di sintonizzare nient’altro che il servizio di radiodiffusione, ma deve anche essere predisposto al collegamento ad una serie di altre parti essenziali per poter divenire un apparato radioelettrico ricevente, secondo la normativa europea ed italiana ovvero essere adattabile per divenire un “prodotto” “in grado di comunicare .. mediante la ricezione di onde radio”. Più in generale, visto che la norma precisa che “ non sono compresi” nel libero uso “gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione “, è da escludere i videoregistratori (RAI, nella propria nota, omette di precisare “se muniti di sintonizzatore” ), quand’anche dotati di sintonizzatore, i computer od un qualsivoglia altro apparecchio in situazioni similari, possano essere ritenuti apparecchi destinati “esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione”, in quanto tali apparati sono stati costruiti per finalità anche diverse e sono di libero uso. (M.L. per NL)