Durante la messa in onda su Raitre del film "Il cammino della speranza" di Pietro Germi, nel finale, quando gli emigrati hanno già raggiunto le alpi e stanno per incontrare i doganieri francesi, "qualcuno ha pensato bene di far scorrere sul teleschermo una scritta pubblicitaria su una trasmissione della rete, in cui si annunciava l’argomento del programma". Inizia così il comunicato con il quale il Codacons informa di aver deciso "di denunciare la Rai alla Procura della Repubblica per aver danneggiato un bene culturale nazionale, procurando nocumento al patrimonio storico, artistico che costituisce testimonianza avente valore di civiltà (art. 733 del Codice Penale)". "Non è pensabile che, nell’omologazione ormai generale della televisione italiana, la Rai, che rappresenta il servizio pubblico, nemmeno di fronte ad un capolavoro del cinema abbia la dignità di metterlo in onda senza disturbare la visione, peraltro nel momento culminante del film", spiega l’associazione di consumatori. Che ne ha anche per Mediaset: "Possibile che la Rai debba inseguire Mediaset al punto da non potersi distinguere nemmeno un po’ rispetto all’imbarbarimento generale". Il Codacons ricorda, peraltro, "che mandare in onda pubblicità durante un film, senza interromperlo, è illegale rispetto alla legge Mammi e che le violazioni si stanno moltiplicando solo perchè l’ Autorità delle Comunicazioni è complice di questa degenerazione". Per i consumatori "Gli spot fatti vedere durante la messa in onda dei film, con scritte e immagini che compaiono nella parte bassa del teleschermo, sono una pratica contraria allo spirito e alla lettera della Legge n. 223 del 6 agosto 1990, come si desume all’art. 8 comma 2, in cui si stabilisce che la "pubblicità … deve … essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione’. Se deve essere distinta dal resto del programma è di tutta evidenza che non può andare in onda durante il programma! Concetto poi ribadito, sempre all’art. 8, laddove si stabilisce che "l’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche’. Il presupposto di una pubblicità legittima è che lo spettatore durante la sua messa in onda possa cambiare canale e non essere costretto a subirla per non perdere una scena del programma che ha iniziato a seguire".