La delibera Agcom 664/09/Cons, che molto impegnerà nei prossimi mesi le emittenti radiofoniche, è una sorta di collazione delle disposizioni normative in tema di DTT, opportunamente adattate alla radiodiffusione sonora.
Anche se va apprezzata l’introduzione di novelle di sicura rilevanza, come l’esenzione decennale degli operatori di rete dal pagamento dei costosi diritti amministrativi ex art. 34 D. Lgs. 259/2003. La delibera è tarata per l’introduzione del digitale terrestre radiofonico (DTR) solo in banda VHF-III (compatibilmente col DTT), con possibilità di integrazione della diffusione in banda UHF-L. Soluzione che è stata a lungo oggetto di polemiche per via della ridotta disponibilità frequenziale nel nostro panorama radioelettrico, tanto che il rilascio delle autorizzazioni generali è previsto esclusivamente a società consortili nazionali e locali partecipate da emittenti analogiche legittimamente operanti ed omogenee per ambito diffusivo, “stante l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse” (c. 3, art. 12, All. A, Del. 664/09/Cons). Un barlume di apertura al principio della neutralità tecnologica è però presente in una delibera di probabile scarso interesse per il mercato (si aspira, al più, alla mera riproposizione in digitale dei prodotti esistenti in analogico, senza nulla aggiungere): si tratta dei commi 2 e 3 dell’art. 21. Il comma 2 prevede infatti che “Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e , comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero”. Ma è il comma 3 che più interessa (o dovrebbe interessare) da vicino gli operatori radiofonici italiani. Esso così recita: “L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale . La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa , rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali . L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori.. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali , nonché a comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione”. Scommettiamo che saranno qui che si concentreranno le maggiori pulsioni degli italici editori?