Inpdap, Nota Operativa 16.2.2007 n° 12
L’articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha sancito l’obbligo di iscrizione all’INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, iscritti all’INPDAP fino al 31 dicembre 2000, sono stati iscritti ope legis all’INPGI dal 1° gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza alcuna modifica soggettiva o oggettiva dello stesso senza soluzione di continuità.
LaPrevidenza.it, 18/02/2007