La Manovra bis è legge (148/2011) in vigore. Misure ferree per fronteggiare la crisi e la speculazione finanziaria

E’ in vigore, con le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, la manovra bis. La legge di conversione del decreto legge 138/2011 recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2011 (Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).

Il testo del provvedimento presenta diverse e sostanziali novità rispetto al decreto legge varato dal governo il 13 agosto scorso. Una decisa spinta alla lotta contro l’evasione fiscale viene dall’inasprimento dei controlli e dall’introduzione del reato penale per chi evade somme anche notevolmente inferiori a quelle previste dalle leggi finora vigenti. Per quanto riguarda i controlli, oltre a quelli mirati che gli agenti del fisco potranno fare sulle categorie economiche e sociali, per i comuni che partecipano all’accertamento è previsto il pieno mantenimento nelle casse degli enti locali delle somme recuperate.  Tra le entrate segnaliamo l’aumento di un punto percentuale dell’IVA, l’imposta sui consumi. Mentre dal lato della riduzione dei costi, viene confermato il contributo di solidarietà per i redditi da lavoro pubblico superiori ai 90 mila euro. Per gli altri redditi da lavoro, il contributo di solidarietà è del 3% e scatta al di sopra dei 300 mila euro l’anno. Sotto la lente di osservazione della spesa pubblica ricade il monitoraggio – introdotto dalla manovra bis – sugli effettivi risultati della riforma della pa sull’efficienza e i costi dell’apparato pubblico: il Governo adotta “misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma della pubblica amministrazione) per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa”. Per tale settore è previsto un taglio degli stanziamenti ed, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, la norma che prevedeva il “differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” è stata sostituita con la “riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento».
 
 

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