Il diritto di cronaca e di critica, che trova il suo fondamento nella libertà di stampa costituzionalmente garantita (ex art. 21, comma 2, Cost.) in ragione del fondamentale interesse del pubblico all’informazione, è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand’anche la pubblicazione non ne offenda l’onore e la reputazione. L’interesse della persona a preservare quell’identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l’esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all’istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell’identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa. Il bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è strumentale l’esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l’interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato dall’art. 8, comma 1, della legge sulla stampa col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai “soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata.
L’esercizio del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10690 del 24 aprile 2008, Pres. Varrone, Rel. Amatucci).
(in: www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3128&Itemid=143)