La lesione del diritto all’identità personale può essere riparata mediante la pubblicazione della rettifica richiesta dall’interessato ex art. 8 legge sulla stampa

Cassazione Sezione Terza Civile n. 10690 del 24 aprile 2008, Pres. Varrone, Rel. Amatucci


Franco Abruzzo.it

Il diritto di cronaca e di critica, che trova il suo fondamento nella libertà di stampa costituzionalmente garantita (ex art. 21, comma 2, Cost.) in ragione del fondamentale interesse del pubblico all’informazione, è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand’anche la pubblicazione non ne offenda l’onore e la reputazione. L’interesse della persona a preservare quell’identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l’esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all’istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell’identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa. Il bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è strumentale l’esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l’interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato dall’art. 8, comma 1, della legge sulla stampa col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai “soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata.

L’esercizio del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10690 del 24 aprile 2008, Pres. Varrone, Rel. Amatucci).

(in: www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3128&Itemid=143)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER