La legge 188/2007 punta a stroncare il fenomeno delle dimissioni in bianco

La lettera di dimissioni volontarie va presentata su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dal Ministero del Lavoro anche per via internet


da Franco Abruzzo.it

Roma, 16 novembre 2007. Un nuovo provvedimento legislativo, pur se generale e rivolto all’intero mondo del lavoro, punta a stroncare le ”dimissioni in bianco” e ha, quindi, particolari valenze anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità o la conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Un’indagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle ACLI, quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità . Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità. Da oggi in avanti chi si dimette dovrà utilizzare un modulo ministeriale e solo questa procedura dà legittimità all’atto di dimissioni volontarie. La lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, dovrà essere presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego. Questo principio è stabilito nella legge 188/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre.
Questa procedura dovrà essere osservata da tutti coloro che sono titolari di un contratto di lavoro. Con questa formula (“contratto di lavoro”) si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
I moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
La proposta di legge ha come prima firmataria l’onorevole Marisa Nicchi, socialista, appartenente al gruppo “Sinistra democratica per il socialismo europeo”.
Questo il testo della legge:

LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 (in G.U. n. 260 dell’8 novembre 2007) – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1538):
Presentato dall’on. Nicchi ed altri il 1° agosto 2006. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 15 novembre 2006 con pareri delle commissioni I e II. Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo 2007; 3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007. Esaminato in aula il 22 giugno 2007 e approvato il 5 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1695):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla commissione il 18 – 24 e 25 luglio 2007; 1° agosto 2007. Relazione scritta annunciata il 14 settembre 2007 (atto n. 1695-A relatore sen. Mongiello). Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.

Il retroterra di questa legge si coglie attraverso la lettura della relazione parlamentare firmata da diversi deputati (primo firmataria Marisa Nicchi).
La richiesta di « dimissioni firmate in bianco » al momento dell’assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è una pratica vessatoria che mette la lavoratrice e il lavoratore nell’impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità , pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà. Tale pratica riguarda in particolare le donne, ma non è un fenomeno esclusivamente di genere ed è legata anche a fenomeni fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l’impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia. Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa 1.800 donne chiedono assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie.
Purtroppo si contano in poche decine i casi in cui l’onere probatorio (che è in capo alla lavoratrice) si traduce in una prova (scritta o testimoniale) in grado di rendere nullo l’atto di cessazione del rapporto. Un’indagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle ACLI, quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità . Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità.
Si è pensato pertanto di vincolare la validità della dichiarazione di dimissioni volontarie all’utilizzo di appositi moduli usufruibili solo attraverso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, assicurando che gli stessi siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro non contraffazione, e al tempo stesso l’utilizzabilita` solo in prossimità della effettiva manifestazione della volonta` del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere.
Questo provvedimento, pur se generale e rivolto all’intero mondo del lavoro, ha quindi particolari valenze anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità o la conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Un valore che trova ampio riconoscimento giuridico tanto nell’ordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dall’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione, cui fanno riscontro l’articolo 9 dello statuto dei lavoratori, la legge 8 marzo 2000, n. 53, volta proprio ad affermare e assicurare la conciliazione tra lavoro e responsabilita` familiari, e il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in cui sono state accorpate le misure a tutela della maternita` della medesima legge n. 53 del 2000 con quelle « storiche » della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e in particolare l’articolo 55, comma 4, in materia di dimissioni della lavoratrice madre.

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