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Roma – Il primo segnale che qualcosa di imprevisto sul diritto d’autore fosse stato posto nella Finanziaria è arrivato da un lettore del blog Wittgenstein che in un post spiega come l’articolo 32 del collegato alla Finanziaria cambia le carte in tavola per quanto riguarda articoli di riviste o giornali.
L’articolo si riferisce alla normativa sul diritto d’autore e recita:
“1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Come sottolinea nel suo blog Massimo Mantellini, l’attuale articolo 65 recita qualcosa di ben diverso:
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
All’apparenza, dunque, si tratta di una modifica sostanziale che potrebbe riguardare moltissime diverse attività. Come scrive il lettore che ha “scoperto” la novità: “È vero che alcuni giornali ripubblicano articoli altrui ma, laddove altrui abbia da ridire, esiste già una tutela normativa, no? A che serve questo articolo? Non capisco. È un semplice rimpiazzo della versione che chiamava rassegne stampa quello che qui è detto articoli di riviste o giornali? O serve per internet?”
Daniele Minotti, giurista esperto di cose della rete, nel suo blog getta acqua sul fuoco: “(…) nella forma non cambia molto. Nel senso che i limiti alla riproduzione rimangono, ma per riprodurre (ove consentito) occorre pagare. Il che, però, frustra lo spirito dell’art. 65 che, pur con determinati limiti, è quello della diffusione e dell’elaborazione del sapere mediante citazione.
Detto ciò, mi sembra che Internet, di per sé, non possa essere classificata come rivista o giornale. I blogger, dunque, abbandonino subito eventuali sogni di ricchezza”.
Rimane da chiedersi cosa accadrà ad un webmaster o ad un blogger che voglia riprodurre sul proprio sito un articolo di giornale per nessun altro proposito che la condivisione dell’informazione e della conoscenza.