Introdotta la durata minima delle finestre di programmazione destinate alle televendite.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’approvazione della delibera n. 162/07/CSP del 08/11/2007 (G.U. n. 287 del 11 dicembre 2007), ha ulteriormente disciplinato la normativa sulle televendite, contenuta nel “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001”. Allo scopo di dare attuazione all’art. 18 bis della Direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva “Televisione senza Frontiere”), l’Agcom ha infatti aggiunto, all’articolo 5 bis del suddetto regolamento, il seguente comma: “5. Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti”. Come si ricava dal preambolo del provvedimento, l’intervento dell’Autorità ha avuto impulso da una lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, nella quale veniva evidenziato, tra le altre cose, il problema dell’apparente non attuazione dell’articolo 18 bis della Direttiva, concernente le finestre di televendita. Nello specifico, il predetto art. 18 bis (al pari delle disposizioni di pari argomento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998) statuisce che “le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti”. L’Agcom ha quindi provveduto a recepire il contenuto della disposizione europea, ritenendo che la normativa vigente in materia radiotelevisiva non risulti ostativa a tale modifica della delibera n. 538/01/CSP. In particolare, a parere dell’Autorità, non contrasta con il contenuto dell’art. 18 bis la previsione di cui all’art. 38, comma 6, del D.L.vo n. 177/2005. Tale norma stabilisce che “(…) il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi”, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero ed orario previsti per gli spot pubblicitari dal comma 2 del medesimo articolo. E’ altresì previsto che “il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve, comunque, superare un’ora e dodici minuti al giorno”. Secondo l’Agcom “tale disciplina non si pone in contrasto con la previsione, più dettagliata, che ogni offerta fatta direttamente al pubblico abbia una durata minima ininterrotta di 15 minuti, in aderenza all’articolo 18 bis della direttiva”. (D.A. per NL)