La calendarizzazione del processo civile diviene obbligatoria e fonte di responsabilità per giudici, avvocati e consulenti

La disposizione tanto voluta dall’ex guardasigilli Angelino Alfano ed introdotta l’anno scorso con l’aggiunta dell’art. 81-bis nell’ambito delle disposizioni attuative del c.p.c. è stata dotata dalla legge n. 148/2011 (che ha convertito il decreto legge n. 38/2011, la c.d. Manovra bis) di una rinnovata efficacia per effetto della novella apportata al comma 1 e soprattutto per l’aggiunta di un capoverso.

In proposito, l’uovo di colombo che dovrebbe consentire un più spiccato contingentamento della tempistica processuale, capace di restituire certezza e tempestività allo svolgimento ed alla conclusione degli incombenti istruttori, dovrebbe essere rappresentato proprio dal nuovo comma 2, a mente del quale “Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”. La nuova disciplina della responsabilità, quindi, addossa alle parti ed al magistrato designato della trattazione della causa civile, una nuova fonte di responsabilità, che il legislatore intende leggere alla stregua di deterrente, affinché i protagonisti del processo civile possano assumere un contegno maggiormente rigoroso di quello che oggi si riscontra nella aule dei Tribunali. Intanto, si registrano i primi interventi a commento della riforma che la magistratura affida all’associazione-sindacato “Magistratura Indipendente” che – come invero consuetudine degli organi rappresentativi di tale categoria quando si tratta di valutare innovazioni che tendano a far uscire la classe giudicante dall’ancestrale torpore delle aule giudiziarie – esprime perplessità, in questo caso per “l’irrigidimento” del ruolo dei Giudici “imbrigliato in una programmazione di scadenze non sempre necessarie” (www.magistraturaindipendente.it, 07/10/2011). Ciò, sulla scorta di una interpretazione già sdoganata da tanta parte della giurisprudenza che aveva ritenuto il c.d. “calendario del processo” un adempimento discrezionale rimesso alla valutazione del giudice, attuabile solo nell’ambito del “rito ordinario di cognizione, in termini di non obbligatorietà”, con un ermeneutica indubbiamente a sostegno del carattere non vincolante della previsione. La novella, quindi, nonostante abbia reso giustizia ad una disposizione presente nell’ordinamento processuale civile di fatto inapplicata, allo stato non convince i giudici che la ritiengono “(…) una fattispecie disciplinare incompiuta, in quanto caratterizzata da una sostanziale indeterminatezza dei presupposti normativi necessari per consentire di individuare la fattispecie costitutiva dell’illecito disciplinare a carico del magistrato”. Prosegue l’associazione in parola con un’ulteriore nota di dissenso verso il nuovo art. 81-bis disp. att. c.p.c., valutando il fatto che anche il Giudice virtuoso – che però abbia omesso di calendarizzare le attività istruttorie – potrebbe essere passibile di sanzione disciplinare. L’obiezione, a nostro avviso, non appare convincente in quanto non può escludersi (anzi è prevedibile ed auspicabile) che le questioni legate all’attuazione della riforma in questione siano rimesse ad appositi interventi normativi degli enti a ciò deputati e soprattutto all’interpretazione dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Secondariamente, non pare rassicurante il punto di partenza dal quale "Magistratura Indipendente" dipana il proprio ragionamento: un buon automobilista che non abbia mai provocato incidenti e particolarmente sensibile alle regole del Codice della Strada, risulta comunque passibile di sanzione se, perciò, si determini a non assicurare la propria vettura. Ci sia passato il paragone, ma la cogenza di una norma non può e non deve essere alla bisogna invocata o pretermessa a seconda delle circostanze. Il Consiglio Nazionale Forense, invece, è intervenuto sulla questione con la Circolare 06/10/2011, nella quale ha chiarito che per gli iscritti le sanzioni non potranno scattare automaticamente una volta accertata la responsabilità, necessitando in proposito apposita istruttoria del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Tale organo, poi, precisa che sulla scorta della riforma dei riti (ridotti a tre) attuata con il recentissimo D.Lgs 150/2011 in vigore dallo scorso 17 settembre, il calendario del processo civile dovrà essere deciso, per quanto concernente il rito di cognizione ordinaria, con l’ordinanza nella quale il giudice provvede all’ammissione delle prove richieste dalle parti ed in quello del lavoro e sommario (di cognizione) a margine della prima udienza di discussione (Italia Oggi, 08/07/2011, p. 32). Specifica infine il CNF che dalle sanzioni non saranno esentati gli stressi consulenti tecnici se non rispetteranno la preliminare contingentazione dei tempi del processo. (S.C. per NL)
 

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