Non è dovuta alcuna imposta dal committente o cessionario che non ha messo in regola gli acquisti con fattura irregolare o senza averla mai ricevuta.
Questa regola vale anche per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, in applicazione del principio del favor rei. A far data dal 1° aprile 1998, l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 ha infatti introdotto una nuova disciplina delle sanzioni per omessa regolarizzazione della fattura, eliminando tra l’altro il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario o committente.