Con risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento tributario da riservare, ai fini Iva, ai “buoni acquisto o regalo”, con riferimento ai diversi rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti.
E’ stato, in particolare, ribadito che l’obbligo di fatturazione sorge nel momento in cui il titolare del buono acquisto riceve il bene o il servizio, pagando il relativo prezzo.