E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 26 marzo 2009 che disciplina per i soggetti Iva con volume d’affari non superiore a 200mila euro la possibilità di poter differire, al momento dell’incasso, l’esigibilità dell’Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.