La società capogruppo può garantire direttamente i crediti delle controllate, compensati nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, qualora la situazione patrimoniale della stessa assicuri i requisiti di solidità e affidabilità richiesti dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.
La controllante, pertanto, può sostituire la fideiussione bancaria con la propria garanzia, prestata direttamente mediante l’apposita comunicazione prevista dalla norma.