AdE risoluzione n. 165/e del 21 aprile 2008
Nel caso di conferimento d’azienda il beneficio della non imponibilità Iva per l’acquisto e l’importazione di beni e servizi (c.d. “plafond Iva”) è trasferibile dalla società conferente alle conferitarie anche se alle subentranti non sono attribuiti i debiti relativi al personale dipendente. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.